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Articolo 473 bis 16 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costituzione del convenuto

Dispositivo dell'art. 473 bis 16 Codice di procedura civile

(1)Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 16 Codice di procedura civile

Con questa norma vengono disciplinate le modalità di costituzione del convenuto, mediante indicazione delle attività gravanti in modo tassativo sullo stesso.
Viene precisato che questi deve costituirsi nel termine assegnato dal giudice nel decreto di fissazione di udienza e che la comparsa di costituzione dovrà contenere, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e le domande riconvenzionali.

Così come per il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione dovrà contenere l’indicazione dei procedimenti pendenti, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse, con la produzione dei relativi provvedimenti emessi, anche in via provvisoria.

Inoltre, sempre al pari del ricorrente, il convenuto, nel caso di domande di contributo economico o comunque in presenza di figli minori, dovrà necessariamente produrre la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati, delle quote sociali, nonché degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni e il piano genitoriale.

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