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Articolo 473 bis 18 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Dovere di leale collaborazione

Dispositivo dell'art. 473 bis 18 Codice di procedura civile

(1)Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 18 Codice di procedura civile

Con la Riforma Cartabia nella procedura in materia di persone, minorenni e famiglie viene normativamente imposto alle parti un preciso comportamento di lealtà processuale, consistente nel dover offrire gli elementi probatori utili a ricostruire le effettive condizioni economiche delle parti, fino a fornire al giudice anche elementi di prova contrari al proprio personale interesse, giustificati dall’interesse superiore della materia del contendere.

La norma in esame, infatti, impone alle parti la leale collaborazione nel rendere le informazioni necessarie al procedimento e nella produzione documentale delle proprie condizioni economiche, statuendo, per il caso di informazioni e produzioni documentali incomplete o inesatte, gravose sanzioni processuali ed economiche.

Dal punto di vista sanzionatorio vengono richiamati l’art. 116 del c.p.c. (norma che consente al giudice di valutare, come argomento di prova, il comportamento processuale della parte inadempiente ai fini della decisione), nonché gli artt. 92 e 96 (relativi rispettivamente alla condanna delle spese di lite e al risarcimento per responsabilità aggravata.

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