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Articolo 304 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti dell'interruzione

Dispositivo dell'art. 304 Codice di procedura civile

In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298 (1).

Note

(1) La norma equipara gli effetti dell'interruzione a quella della sospensione: finché il processo è interrotto né le parti né il giudice possono compiere atti del procedimento e non decorrono i termini processuali.
È ammessa la pronuncia di provvedimenti cautelari.

Spiegazione dell'art. 304 Codice di procedura civile

Il rinvio che la presente norma fa all’art. 298 del c.p.c. (dettato in tema di sospensione del giudizio), comporta che nel processo interrotto non possono essere compiuti atti del procedimento, restando altresì interrotti i termini in corso, siano essi ordinatori oppure perentori.

Nel momento in cui avviene la riassunzione, i termini precedentemente interrotti riprendono a correre per intero e non già solo per il residuo.
Si esclude che possa qui trovare applicazione il secondo comma dell’art. 48 del c.p.c., il quale consente al giudice di autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Considerato, dunque, che dal momento dell'interruzione del processo, ogni e qualsiasi atto (non espressamente consentito dalla legge) eventualmente posto in essere sarebbe nullo, occorre a questo punto cercare di individuare il regime di tale nullità.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la nullità degli atti successivi all'interruzione del processo si risolve in motivo di gravame e deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione della sentenza che chiude la fase del giudizio in cui la nullità stessa si sia prodotta.

Trattasi di nullità relativa, non rilevabile d'ufficio, che può essere fatta valere solo dalla parte (o dal suo rappresentante), o dal successore universale nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, e non anche dalle altre parti (ciò perché le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento).

Massime relative all'art. 304 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17199/2016

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.

Cass. civ. n. 15031/2016

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.

Cass. civ. n. 24762/2007

La violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso; tuttavia, trattasi di nullità relativa eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione e, cioè, dalla parte colpita dall'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 3623/2004

L'interruzione del processo dovuta alla morte del procuratore costituito di una delle parti si verifica ope legis e, in virtù, del combinato disposto degli artt. 304 e 298, primo comma, c.p.c., comporta la preclusione del compimento di ogni attività processuale ovvero l'inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 3279/1997

La morte (come la radiazione o la sospensione) dell'unico procuratore, a mezzo del quale una parte è costituita nel giudizio di merito, (intervenuta nel caso di specie tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione) determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva dichiarazione o notificazione dell'evento, necessaria invece nel caso di morte o perdita di capacità della parte, ex art. 300 c.p.c.) e la interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale (artt. 304 e 298 c.p.c.), che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità, che vizi la sentenza di appello, potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell'art. 383 stesso codice dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 6431/1995

Il divieto di compiere atti del procedimento durante l'interruzione del processo, sancito dagli artt. 304, 298 c.p.c., non si riferisce a quelli diretti alla prosecuzione o alla declaratoria di estinzione del processo.

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