Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24762 del 28 novembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullitą di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso; tuttavia, trattasi di nullitą relativa eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione e, cioč, dalla parte colpita dall'evento interruttivo.

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