Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 303 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riassunzione del processo

Dispositivo dell'art. 303 Codice di procedura civile

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte (1) può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo (2).

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto (3).

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia (4).

Note

(1) L'articolo contempla l'ipotesi in cui la parte colpita dall'evento interruttivo non chieda la prosecuzione del giudizio ex art. 302 del c.p.c.. Pertanto, legittimata attiva alla riassunzione è una qualsiasi delle parti contrapposte a quella interessata dall'evento interruttivo.
(2) La norma parla di ricorso, ma la forma dell'atto introduttivo può essere anche diversa, purché idonea al suo scopo: deve, quindi, contenere almeno il richiamo all'atto introduttivo del giudizio in relazione al petitum, e indicare l'autorità cui ci si rivolge, ossia lo stesso ufficio giudiziario davanti al quale pendeva la causa.
I destinatari della notifica saranno gli eredi, se la parte è morta, o le stesse parti del processo interrotto che conservino la propria posizione processuale.
(3) La notificazione collettiva ed impersonale agli eredi, che determina la pendenza della lite nei confronti di tutti gli eredi, noti ed ignoti, costituisce - entro l'anno dalla morte - una facoltà alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi.
Dopo la scadenza del termine annuale, la notificazione ai singoli eredi, nella loro qualità di litisconsorti necessari, è l'unico mezzo per riassumere efficacemente il giudizio (si potrà però anche effettuare eventualmente la notifica nei confronti del curatore dell'eredità o, se manchi, del chiamato in possesso di beni ereditari).
Se l'individuazione dell'erede risulterà errata, si determinerà la nullità del procedimento e della sentenza pronunciata nei confronti dell'erede apparente.
(4) In questo caso, non si tratta di vera e propria contumacia, considerando che la parte non comparsa all'udienza (fissata nel decreto notificato assieme al ricorso) poteva essersi regolarmente costituita nel processo prima dell'interruzione. Tuttavia, il legislatore ha voluto che a questo soggetto, che con la sua condotta mostra di non voler partecipare alla prosecuzione del processo, si applichino le norme relative alla contumacia, in particolare l'art. 292 del c.p.c. sugli atti che vanno notificati anche al contumace.

Brocardi

Omnes actiones post litem inchoatam et ad haeredes transeunt

Spiegazione dell'art. 303 Codice di procedura civile

Il sistema delineato dal codice al verificarsi di un evento interruttivo prevede che, se il processo non è proseguito dalla parte colpita dall'evento, possono attivarsi le altre parti, ovviamente se hanno interesse alla continuazione del giudizio e ad evitarne l'estinzione, ripristinando dunque il contraddittorio nei confronti della parte rimasta inerte o del suo successore universale.

La legittimazione attiva a porre in essere la riassunzione del processo compete a tutte le parti diverse da quella colpita dall'evento, sebbene contumaci.

Legittimati passivi, invece, sono coloro che debbono costituirsi per proseguire il processo (così il secondo comma della norma in esame).

Pertanto, il destinatario della notificazione sarà individuato caso per caso, dovendosi tuttavia tenere presente che, anche quando la parte colpita dall'evento si fosse in origine costituita per mezzo di un difensore, quest’ultimo comunque non potrebbe essere il destinatario della nuova notificazione, perché la sua dichiarazione dell'evento ne ha fatto cessare la relativa qualità.

Nel caso in cui la parte interessata dall’evento interruttivo sia rimasta contumace, verrà in sostanza chiamato in giudizio un soggetto diverso, nella persona del suo successore; quest’ultimo ha certamente il diritto di vedersi notificare l'atto di riassunzione per poi eventualmente scegliere se costituirsi o rimanere a sua volta contumace.

Un particolare problema che ci si è posti è stato quello di individuare innanzi a quale organo il processo debba essere riassunto quando l'interruzione abbia riguardato un giudizio di competenza collegiale, e più precisamente se l'istanza di riassunzione debba essere rivolta al giudice istruttore, nonostante l'interruzione sia stata dichiarata dal collegio.

Infatti, nella norma in esame manca, a differenza che per la prosecuzione del giudizio ex art. 302 del c.p.c., l'individuazione del giudice al quale l'istanza va rivolta, e se ciò non può creare alcun problema quando il processo interrotto pende innanzi ad un giudice monocratico (al quale l'istanza va proposta), lo stesso non può dirsi quando si tratti di un giudice collegiale.
Una soluzione potrebbe essere quella secondo cui la riassunzione debba essere comunque perfezionata innanzi al giudice istruttore, il quale avrà il compito di verificare la regolare costituzione delle parti, per poi immediatamente rimetterle innanzi al collegio. In tal senso si argomenta dall’applicazione analogica dell'art. 302, che individua nel giudice istruttore (ed in carenza nel presidente del tribunale) l'organo cui va indirizzata l'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio.

Altra soluzione è, invece, quella della riassunzione diretta innanzi al collegio, il quale sarebbe chiamato a svolgere compiti a sé tendenzialmente estranei, ossia la verifica della regolare costituzione delle parti. Questa soluzione trova il proprio fondamento in ragioni di economia processuale, in quanto si eviterebbe una riassunzione dinanzi al giudice istruttore, necessariamente prodromica alla rimessione al collegio.

Secondo il combinato disposto degli artt. 110 e 111 c.p.c., venuta meno una delle parti originarie del processo, questo non può continuare che ad istanza o nei confronti di chi gli succede a titolo universale.
Il successore subentra anche se la res litigiosa sia stata trasferita ad altri a titolo particolare.
Peraltro, non sempre è facile stabilire, in caso di morte della parte che abbia lasciato testamento, quale sia la posizione dei singoli nominati in esso, e chi fra loro, in quanto successore universale, debba subentrare al de cuius nel processo (chi debba prenderne la qualifica di parte).
Si afferma in giurisprudenza che il decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari (per l'inscindibilità del rapporto processuale) tanto nel grado di giudizio non ancora esaurito quanto in quello di appello.
Pertanto, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Qualora, poi, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi della parte defunta, nel termine perentorio assegnato dal giudice, questi deve pronunciare l'estinzione del giudizio.

Il primo comma della norma in esame pone in capo alla parte che voglia riassumente il giudizio l’onere di chiedere la fissazione dell'udienza, dovendo richiedere che ricorso e decreto vengano notificati a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
L'istanza di riassunzione va depositata presso la cancelleria del giudice precedentemente adito, il quale provvede sulla stessa con decreto, con cui fissa l'udienza per la prosecuzione del processo ed il termine per la notificazione.

Problema particolarmente delicato è quello della puntuale identificazione delle attività da compiersi nell'ambito del termine per evitare l'estinzione del giudizio, in quanto dal tenore letterale della norma non risulta chiaro se nel termine dei tre mesi debba perfezionarsi la riassunzione o sia piuttosto sufficiente il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice competente (a nulla rilevando che il decreto del giudice medesimo sia notificato alla controparte quando il termine sia ormai trascorso).
L'art. 305 del c.p.c. in realtà non pretende che nel termine trimestrale sia anche notificato alla controparte il decreto di fissazione di udienza, in quanto si finirebbe col gravare la parte diligente anche di una attività che rientra nei compiti del giudice.
Ciò induce a leggere l'art. 305 nel senso di ritenere tempestiva la riassunzione che, nel termine trimestrale, si sia perfezionata col mero deposito dell'istanza.
Le ulteriori attività avranno l’effetto di perfezionare la riassunzione stessa e consentire l'effettiva prosecuzione del processo.

In ordine alla forma dell'atto di riassunzione, deve osservarsi quanto segue.
Gli artt. 299 e 300 c.p.c. prevedono che il processo interrotto e non proseguito ai sensi dell'art. 302, possa riprendere il suo corso per mezzo di un atto definito di citazione in riassunzione.
L'art. 125 delle disp. att. c.p.c., sotto l'ampia rubrica della “riassunzione della causa”, dispone al primo comma che “salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa...”, mentre precisa al penultimo comma che “se prima della riassunzione il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione”.
Dalla lettura di tale norma se ne desume che tre sono le forme espressamente previste dalla legge per la riassunzione del processo, il che comporta una non semplice opera dell'interprete volta ad individuare l'atto che in concreto necessita per la corretta riattivazione del processo e per scongiurare le sanzioni processuali che eventualmente conseguano alla scelta sbagliata.

Ebbene, si ritiene di poter accogliere la tesi secondo cui gli artt. 299, 300 e 301 operano quando il processo non è stato formalmente interrotto nonostante si sia verificato un evento potenzialmente idoneo a determinare tale effetto.
Quando, invece, il giudice di merito abbia formalmente dichiarato interrotto il processo, resta applicabile solamente il disposto dell'art. 303.
In concreto, le forme della citazione in riassunzione sono utili quando, non essendo stato già dichiarato interrotto il processo, l'evento interruttivo intervenga tra un'udienza e l'altra.
Quando, invece, il processo sia stato formalmente dichiarato interrotto, e, dunque, manchi una udienza utile a proseguire il giudizio con una citazione in riassunzione, la parte estranea all'evento dovrà azionare le forme dell'art. 303 e, dunque, provvedere con ricorso, utile a far fissare una nuova udienza dal giudice di merito. Il ricorso ed il pedissequo decreto saranno poi notificati all'altra parte.

Il legislatore fornisce poche indicazioni sul contenuto dell'atto di ricorso; ciò che è certo è che l'istanza deve esprimere la volontà di riattivare un procedimento quiescente.
Non è necessaria una nuova procura alle liti, ma è sufficiente quella anteriormente conferita, trattandosi della prosecuzione della fase precedente, nell'ambito del medesimo grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 125, 3° co., disp. att., l'atto di riassunzione, col pedissequo decreto, è notificato a norma dell'art. 170 del c.p.c., ed alle parti non costituite deve essere notificato personalmente.
Per la notifica "personale" non è necessario che l'atto sia consegnato a mani proprie della persona cui è diretto, ma è sufficiente che avvenga in uno dei luoghi indicati dagli artt. 139 e 140, ed anche presso il domiciliatario ai sensi del successivo art. 141 del c.p.c..

L'atto di riassunzione del giudizio non notificato al suo destinatario ovvero ad altra persona a lui collegata, deve ritenersi inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria, ma ciò non osta a che il processo interrotto venga ripreso con un successivo atto di impulso della parte che sia ancora in termini.
A norma del combinato disposto degli artt. 170 e 302, ultima parte, è valida la notificazione dell'atto di riassunzione del processo interrotto effettuata mediante consegna di una sola copia al procuratore, anche se costituito per più parti.

Il secondo comma della norma in esame prevede che, in caso di morte della parte, la notificazione del ricorso, entro un anno dall'evento, possa essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
La possibilità di notificare l'atto di riassunzione del processo interrotto per morte del convenuto attraverso la speciale forma di notificazione prevista dall'art. 303, 2° co. (collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto), sussiste sia nel caso in cui il convenuto fosse già costituito al momento del decesso, sia nell'ipotesi in cui egli non fosse costituito.
Per ultimo domicilio del defunto deve intendersi il suo domicilio reale e non quello eletto per il giudizio, il quale cessa con il perfezionamento dell'interruzione.

Decorso l'anno dalla morte della parte, il ricorso in riassunzione del processo interrotto per tale evento deve essere notificato non già collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, bensì a ciascuno di essi singolarmente, nella sua veste di litisconsorte necessario.
La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, prevista dall'art. 303, 2° co., sulla base della presunzione della sussistenza di un rapporto di fatto con l'ultimo domicilio del defunto, non può infatti essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge, decorso il quale tale presunzione viene meno.

Il destinatario della notificazione dell'atto di riassunzione si deve costituire in giudizio, a pena di contumacia (art. 303, 4° co.).
Il successore dovrà, a pena di sentirsi dichiarare contumace, “costituirsi a mezzo di procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, ... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 del c.p.c.”.
Meno coerente è la previsione dell'art. 303, 4° co., quando pretende di applicarsi anche se l'evento interruttivo non ha condotto alla necessità di sostituire la parte colpita da tale evento (è questo il caso in cui l'interruzione si sia verificata per impedimento dell'avvocato, o, peggio, quando si sia trattato di integrare la capacità del soggetto.
In tali occasioni la rigida formula dell'art. 303, 4° co., va applicata con una certa elasticità, almeno idonea ad ammettere che la parte colpita dall'evento e che si sia vista notificare l'atto di riassunzione possa costituirsi nuovamente in giudizio senza che le sia a tal fine indispensabile anche il deposito della comparsa di risposta ex art. 167.

La costituzione deve avvenire innanzi all'organo giudiziale che ha dichiarato l'interruzione, ossia davanti al giudice istruttore precedentemente nominato se l'interruzione è avvenuta in fase istruttoria, oppure innanzi al collegio se è stato quest'ultimo a dichiarare l'interruzione.

Massime relative all'art. 303 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6193/2020

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido l'atto di riassunzione del processo, a seguito della morte del difensore di una delle parti, avendo la controparte notificato a quest'ultima personalmente una istanza di anticipazione dell'udienza contenente l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei all'identificazione della causa, allegando altresì la relazione di notifica da cui risultava la scomparsa del difensore). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/09/2017).

Cass. civ. n. 21480/2019

In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.

Cass. civ. n. 20867/2019

E' nulla la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., che si è completata con la spedizione avvenuta dopo la morte del destinatario e, comunque, dopo l'udienza di comparizione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto processuale; ne consegue l'invalidità della notifica dell'atto in riassunzione effettuata ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione che il processo sia validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Cassazione, deve dichiarare la nullità del giudizio e rimettere le parti ex art. 354 comma 1 c. p. c. davanti al primo giudice.

Cass. civ. n. 19400/2019

Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità, non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli elementi posti a fondamento dell'eccezione).

Cass. civ. n. 17445/2019

Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.

Cass. civ. n. 10445/2019

Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale –, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.

Cass. civ. n. 22797/2017

Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.

Cass. civ. n. 8051/2017

In tema di interruzione del processo per morte della persona fisica, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se quest'ultimo rivesta la qualità di successore del "de cuius". (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva rilevato l'irregolare instaurazione del contraddittorio in sede di gravame, e rigettato l'appello, avendo gli intimati già rinunciato all'eredità al momento della proposizione dell'istanza di prosecuzione del giudizio).

Cass. civ. n. 18319/2015

In caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima.

Cass. civ. n. 9000/2015

Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio.

Cass. civ. n. 217/2015

Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio.

Cass. civ. n. 26372/2014

In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte.

Cass. civ. n. 11686/2014

In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.

Cass. civ. n. 20406/2013

La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti dei suoi eredi, ma la circostanza che questi ultimi non vengano citati con la formale enunciazione di tale qualità non implica, di per sé, un difetto di legittimazione passiva degli stessi, allorché dall'atto di riassunzione emerga in modo inequivoco che i predetti sono stati evocati in giudizio non in proprio, ma quali successori della parte defunta.

Cass. civ. n. 6924/2012

Se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti, obbligati solidali, muoia uno di essi, è facoltà dell'attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della parte non colpita dall'evento interruttivo, trattandosi di cause scindibili. In tal caso ove il convenuto nei cui confronti il giudizio è regolarmente riassunto intenda coltivare la propria domanda di manleva o di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro convenuto, ha l'onere di provvedere lui a quella riassunzione cui non ha provveduto l'attore, né può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa ove ciò non faccia, ed il processo sia proseguito soltanto nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 22436/2011

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme ancorché non trascritte.

Cass. civ. n. 21287/2011

Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, secondo comma, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario.

Cass. civ. n. 19613/2011

Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 c.p.c. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. c.p.c., dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 c.p.c., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale.

Cass. civ. n. 18645/2011

La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 25126/2010

L'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c.; i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che lo stesso possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora, a tal fine necessitando, però, la notificazione dell'atto stesso alla parte personalmente (od al suo rappresentante sostanziale) e non già al suo procuratore "ad litem", il cui potere di rappresentanza è circoscritto all'esplicazione delle attività rientranti nella tutela del processuale del diritto controverso.

Cass. civ. n. 17533/2010

In tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito.

Cass. civ. n. 14353/2009

Il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre è meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell'art. 303 c.p.c. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell'istante alla controparte, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza. Pertanto, qualora quest'ultimo termine non sia stato fissato dal giudice, è sufficiente che si provveda alla notifica con un congruo intervallo temporale tra la notifica stessa e l'udienza, tale da consentire alla controparte, già costituita in giudizio, un adeguato margine per le proprie difese.

Cass. civ. n. 25548/2008

La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall'art. 303, comma secondo, c.p.c. - che costituisce una rilevante deroga ai principi della esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita - trova fondamento nella presunzione legale che gli eredi, nel periodo di un anno dalla morte, facciano capo al domicilio del "de cuius" per tutte le questioni o i rapporti inerenti la successione, la quale presunzione può avere come punto di riferimento oggettivo esclusivamente l'evento stesso del decesso. Ne consegue che il citato art. 303, secondo comma, non può essere interpretato nel senso che l'anno durante il quale è consentita la citazione in riassunzione degli eredi della parte defunta in via impersonale nell'ultimo domicilio del "de cuius" decorra dalla conoscenza che la parte abbia dell'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 18208/2008

Se, nel corso del giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, quest'ultimo venga posto in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio che sia stato interrotto a causa della liquidazione coatta deve essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore, il quale deve necessariamente partecipare al giudizio, mentre non è sufficiente la riassunzione nei soli confronti dell'impresa designata.

Cass. civ. n. 27183/2007

In tema di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l'estinzione del processo. Tuttavia la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purchè la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c. — consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio — ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, secondo comma, c.p.c., che il riassumente indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda.

Cass. civ. n. 23783/2007

L'art. 303, comma secondo, c.p.c. prevede una forma di notificazione agevolata, impersonale e collettiva, agli eredi della parte defunta, per il periodo di un anno dalla morte, dell'atto di riassunzione del processo interrotto; detta norma dispensa il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi (che non devono essere designati nominativamente) né tale forma di notifica è impedita se, come nella specie, sia stato depositato in atti il certificato storico della composizione della famiglia del de cuius.

Cass. civ. n. 9195/2007

In tema di riassunzione del processo interrotto, la notificazione al soggetto colpito dall'evento interruttivo o ai suoi aventi causa è essenziale per la ricostituzione del rapporto processuale, mentre la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito. Ne consegue che, ove la parte non sia rimasta assente, ma abbia partecipato alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione, la controversia deve essere decisa anche nei suoi confronti. (Nella specie il difensore del ricorrente e di altra parte processuale — entrambe opponenti un decreto ingiuntivo — aveva riassunto il giudizio spendendo il nome della seconda, pur avendo dichiarato nel verbale di udienza di essere presente «per gli attori» la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha cassato la sentenza di appello che aveva omesso di pronunziare sul merito della causa anche con riferimento al ricorrente).

Cass. civ. n. 14371/2005

In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che alla parte che ha presentato l'istanza di riassunzione sia comunicato, a cura della cancelleria, il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., viene fissata l'udienza ed assegnato il termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alle altre parti, nè che tale provvedimento sia da annotare nei registri di cancelleria. Pertanto grava sul ricorrente l'onere di informazione e di verificazione, eventualmente tramite la consultazione del fascicolo d'ufficio, onde adempiere all'onere di tempestiva notificazione su di esso incombente.

Cass. civ. n. 13597/2004

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità — direttamente controllabile in sede di legittimità — il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Pertanto per la validità del ricorso per riassunzione per morte di una delle parti è sufficiente che esso contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta.

Cass. civ. n. 5895/2004

Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., gli «estremi della domanda», per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo, pur se non è necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda proposta, occorre tuttavia che siano resi noti — in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale — tutti gli elementi idonei all'identificazione della causa e del suo oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di detti indispensabili requisiti formali, l'atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo.

Cass. civ. n. 14100/2003

In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.

Cass. civ. n. 8988/2003

In tema di interruzione del processo per morte della parte prima della costituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c., l'onere di provare che la conoscenza dell'evento interruttivo si sia avuta non contestualmente all'evento, ma successivamente, sì da restare impedita la riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal fatto interruttivo, incombe sugli eredi in riassunzione, e non sulla controparte che eccepisce l'estinzione del processo, giacché la mancata contestuale conoscenza del fatto interruttivo costituisce una controeccezione ostativa al verificarsi dell'estinzione.

Cass. civ. n. 9516/1999

Il secondo comma dell'art. 303 c.p.c., laddove ammette che la riassunzione del processo interrotto possa avvenire mediante notificazione dell'atto riassuntivo collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio della parte defunta, entro l'anno della morte di quest'ultima, si deve ritenere applicabile anche nell'ipotesi in cui l'evento della morte si sia verificato prima della costituzione della parte, poiché l'art. 303 va letto al lume dell'art. 302 c.p.c., il quale con l'espressione «nei casi previsti dagli articoli precedenti» si riferisce anche alla fattispecie dell'art. 299 stesso codice.

Cass. civ. n. 808/1999

Per il disposto dell'art. 154 c.p.c. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d'ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l'emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall'inosservanza degli stessi termini perentori. Pertanto, se il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esaurito.

Cass. civ. n. 10080/1998

L'art. 303, comma 2, c.p.c., al fine di superare le difficoltà di individuazione degli eredi nell'imminenza della morte della parte, consente di notificare il ricorso collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario, ferme restando le modalità di notificazione previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c.

Cass. civ. n. 9432/1998

La notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l'anno della morte dello stesso, cessata, quindi, l'operatività dell'art. 303, comma 2, c.p.c., che prevede tale forma di notificazione agevolata, comporta l'inesistenza della notificazione medesima per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e per la mancata consegna di una copia dell'atto a ciascuna di esse. Né esiste alcuna possibilità di rinnovazione della notifica, non essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto.

Cass. civ. n. 8356/1998

Il decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari (per l'inscindibilità del rapporto processuale) tanto nel grado di giudizio non ancora esaurito quanto in quello di appello, così che, notificato l'atto riassuntivo del giudizio di primo grado agli eredi impersonalmente e collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta l'acquisto della qualità di parte contumace (non potendosi ipotizzare, nei suoi confronti, una integrazione di contraddittorio che, come tale, postula la carenza di una regolare vocatio in ius e non riguarda, pertanto, soggetti ritualmente citati nei modi ammessi dalla legge, e ciononostante non costituiti). Ne consegue che, in sede di proposizione del gravame, la mancata vocatio in ius dell'erede contumace in primo grado da parte dell'appellante e la mancata integrazione del contraddittorio officio iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di quel litisconsorte necessario, danno luogo alla nullità dell'intero giudizio di appello (e della relativa sentenza), rilevabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio.

Cass. civ. n. 3979/1998

L'art. 303 comma secondo c.p.c. prevede al pari di altre disposizioni analoghe (artt. 286, comma primo, 330, comma secondo, 477, comma secondo c.p.c.) una forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, sulla base della presunzione, che per il periodo di un anno dalla morte gli eredi stessi facciano capo all'ultimo domicilio del de cuius per tutte le questioni inerenti alla successione, dispensando il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi che non devono essere designati nominativamente. La presunzione anzidetta non può, peraltro, operare oltre il periodo stabilito dalla legge, con la conseguenza che la notifica del ricorso in riassunzione effettuata dopo l'anno dalla morte del de cuius impersonalmente e collettivamente agli eredi, anziché individualmente a ciascuno di essi, deve considerarsi inesistente per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e perciò insanabile con la successiva costituzione degli eredi che abbiano pregiudizialmente eccepito l'avvenuta estinzione del giudizio.

Cass. civ. n. 11155/1997

Verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte — costituita a mezzo di procuratore — la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce — ai sensi dell'art. 303 c.p.c. — una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Né comporta, d'altronde, l'inesistenza della notificazione la circostanza che l'atto sia consegnato in unica copia ad uno qualsiasi di detti eredi, stanti l'impersonalità del gruppo di soggetti destinatari dell'atto riassuntivo ed il rilievo che la consegna della copia dell'atto resta soggetta ai principi fissati dagli artt. 138 e ss. c.p.c. così che la consegna può essere effettuata ad uno qualsiasi degli eredi, in qualità di destinatario, o, anche, a persona che, indipendentemente da vincoli di parentela, si trovi nell'ultimo domicilio del defunto per una situazione di stabile convivenza o comunanza di vita.

Cass. civ. n. 8314/1997

In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione. (Nella specie, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento dell'opposto; l'opponente depositava ricorso in riassunzione ed il giudice fissava l'udienza per la prosecuzione nonché il termine per la notifica; scaduto quest'ultimo, l'opponente presentava istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione; il giudice provvedeva in tal senso e l'opponente notificava l'atto nel nuovo termine fissato. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice di merito che, su eccezione della controparte, ha dichiarato estinto il processo poiché l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica era stata formulata quando era ormai decorso il termine semestrale dell'art. 305 c.p.c.).

Cass. civ. n. 6867/1996

La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto.

Cass. civ. n. 4600/1996

La mancata comparizione di una delle parti nel giudizio riassunto dopo la sua interruzione (per morte del procuratore o qualsiasi altro motivo) non fa venir meno l'efficacia degli atti, precedenti all'interruzione, posti in essere dalla parte in tutto il periodo durante il quale essa ha regolarmente partecipato al giudizio.

Cass. civ. n. 2291/1996

Nel caso in cui venga riassunto il processo con atto notificato, a norma dell'art. 303 c.p.c., collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, colui il quale si costituisce quale erede del defunto convenuto ed eccepisce l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha, al fine di fare acquisire la qualità di parte agli altri coeredi ed estendere ad essi l'efficacia della sentenza, l'onere di provare detta eccezione, ossia l'esistenza, il numero, il titolo alla successione e la stessa qualifica dei coeredi. Ne consegue che la suddetta prova non può ritenersi raggiunta qualora l'erede costituito si limiti a fornire in giudizio la mera elencazione di alcuni soggetti che egli indica quali coeredi del convenuto defunto, stante la inidoneità di una allegazione di parte a radicare in altri la qualifica di erede, e correttamente il giudice di merito limita la sua pronuncia al solo soggetto che, costituendosi quale erede del defunto convenuto, ha autodeterminato la propria legittimazione passiva.

Cass. civ. n. 5548/1994

In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dello istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione.

Cass. civ. n. 11657/1993

Nell'ipotesi di riassunzione di una causa dichiarata interrotta dal collegio dopo la rimessione a mente dell'art. 189 c.p.c., per una delle ragioni di cui agli artt. 299 e ss. dello stesso codice, la parte cui sia stato notificato l'atto riassuntivo del processo deve costituirsi in giudizio, pena la dichiarazione di contumacia, con comparsa al collegio a norma dell'art. 190, in relazione all'art. 170, ultimo comma, c.p.c. (richiamati per il giudizio d'appello dall'art. 352 dello stesso codice) e 111 disp. att., che escludono l'ammissibilità del deposito delle comparse nella stessa udienza collegiale. Ne consegue che, in caso di deposito della comparsa di costituzione nell'udienza collegiale, la stessa risulta improduttiva di effetti giuridici, determinando, in una con la preclusione del suo esame, la mancata costituzione e la contumacia del citato in riassunzione.

Cass. civ. n. 11065/1992

L'atto di riassunzione del processo sospeso, configurando istanza di fissazione dell'udienza, non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non trascritte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 303 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Lubiana T. chiede
giovedì 25/03/2021 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno, espongo il quesito: contraddittorio per un rilascio immobile, la parte A chiede alla parte B di restituire L’ immobile ricevuto in eredità, prima dell’udienza il difensore della parte B viene sospeso nella sua professione per un periodo di 4 mesi( da metta Ottobre 2020) nel frattempo viene a mancare la parte A ( decesso alli inizi di Dicembre) chi deve chiedere la riassunzione del processo interrotto? Grazie!”
Consulenza legale i 26/03/2021
L’art. 303 del codice di procedura civile stabilisce che se non avviene la prosecuzione del processo a fronte dell’evento interruttivo, “l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo”.

Stando dunque al tenore letterale della norma legittimate alla riassunzione sono le parti diverse da quella colpita dall'evento.

Nella presente vicenda, invece, entrambe le parti processuali sono state colpite da un evento interruttivo.

Per quanto riguarda l’ipotesi di sospensione dalla professione, la Cassazione con sentenza n.29144/2019 ha evidenziato che: “nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo.”
Nella presente vicenda, essendo il periodo di sospensione pari a 4 mesi da metà ottobre, il termine per la riassunzione (tre mesi) decorre da metà febbraio e scade a metà maggio.

Nel caso invece della morte della parte, come stabilito dall’art. 300 c.p.c., il processo è interrotto dal momento della dichiarazione dell’evento.
Va da sé che se non viene dichiarata la morte della parte, il processo prosegue.
Nel caso che ci occupa, leggiamo che il decesso sarebbe avvenuto i primi di dicembre.
Quindi i tre mesi per la riassunzione (sempre che l’evento sia stato dichiarato nel processo) scadono i primi del mese di marzo.

Sulla base di quanto precede, in linea teorica ciascuna della parti è legittimata a riassumere il processo.
Poiché però per la parte B il termine scade a metà maggio, mentre per la parte A il termine scade i primi del mese di marzo, quasi certamente sarà quest’ultima a riassumere il giudizio.

Enrico C. chiede
giovedì 26/01/2017 - Friuli-Venezia
“Buongiorno. Vorrei esporvi il mio caso e i dubbi che ho a riguardo.
Mia mamma era stata chiamata in causa per una questione di eredità: lo zio defunto (senza figli) le aveva fatto un testamento pubblico (notaio + testimoni) nominandola erede universale e un contratto di compravendita come nuda proprietà per la casa. Mia mamma era riuscita a pagare una parte della compravendita in quanto poi lo zio morì.
Un mese dopo muore anche la consorte dello zio. Essendo senza figli, l'erede leggittimo della zia è il fratello di questa. Il notaio che aprì la successione notificò al fratello della zia la parte di legittima (che corrispondeva a metà della quota non versata dalla compravendità più una parte di altre proprietà), ma questo non accettò perchè voleva molto di più (quantificando che il valore della casa era notevolmente più alto di quanto patuito nel contratto compravendita) e quindi fece causa a mia mamma cercando di minare il testamento pubblico e il contratto di compravendita. Alla fine la causa è partita e il giudice ha incaricato un CTU per quantificare l'ammontare su cui giudicare. Il CTU ha depositato in tribunale l’ammontare che è in linea con quello della compravendita. Inoltre in tribunale sono depositati: il contratto di compravendita di nuda proprietà e tutte le copie dei bonifici fatte da mia mamma (per dimostrare che il contratto non è fittizio); il testamento pubblico; le spese di funerale dello zio e le spese sostenute da mia mamma negli ultimi tempi per conto dello zio e della zia (ricovero in casa di riposo). Stavamo aspettando il giudizio del giudice.
A settembre 2016 purtroppo mia mamma viene a mancare; ne io ne gli altri che siamo tra i chiamati all’eredità non abbiamo ancora aperto la successione (neanche in maniera indiretta).
L’avvocato di controparte ha chiesto la riassunzione del processo tramite l’articolo 303 cc, notificandolo agli eredi impersonalmente (quindi entro l’anno). A questo punto mi chiedo:
1) Se non apro la successione entro la data della convocazione in tribunale, il processo continua in contumacia. Cosa comporta questo? Cosa significa esattamente? A parte le rimostranze di controparte, il giudice tiene conto sempre della documentazione (Testamento, Comprevendita, fatture) presentata da parte di mia mamma e del CTU fatto per il giudizio finale? Il processo potrebbe decadere in qualche maniera?
2) Ipotizziamo che il giudice chiuda il processo con il pagamento di una cifra che dobbiamo effettuare verso l’attore (fratello della zia), e io e gli altri chiamati all’eredità decidiamo di aprire la successione al finire dei 10 anni come normati per legge; al momento dell’apertura della successione ci vediamo notificare la sentenza immagino, quindi mi chiedo: se vedo una lesione nei nostri confronti nel giudizio del giudice (per esempio la cifra decisa dal giudice è notevolmente più alta) posso ricorrere in appello a quel punto?
3) In qualche maniera il processo potrebbe essere prescritto? È vero che ci sono limiti sulla durata del processo e poi si può richiedere la prescrizione (5 anni)?
Scusate la lunga richiesta, spero di avervi dato gli elementi necessari per poter darmi almeno un’ idea corretta.
A chiosa volevo dirvi che più volta abbiamo cercato di trovare un accordo controparte, ma non vuole neanche avvicinarsi a livello di prezzo (si è intestardito su cifre che sono effettivamente fuori mercato – tra l’altro come dimostrato dal CTU)
Vi prego di non pubblicare la mia richiesta sul sito, ma di darmi risposta solo via mail.
Grazie in anticipo
Enrico”
Consulenza legale i 06/02/2017
Prima di rispondere alle domande, si ritiene utile chiarire preliminarmente, da un punto di vista prettamente sostanziale, che la legge non riserva alcun diritto ai fratelli ed alle sorelle del de cuius.
Ciò comporta che, seppure il fratello della zia deceduta abbia preso l’iniziativa di impugnare il testamento ed il contratto di compravendita citando in giudizio la zia (moglie del fratello deceduto), sotto il profilo successorio non potrà vantare alcuna lesione di legittima, in quanto l’art. 536 c.c. riserva una quota di eredità o altri diritti soltanto al coniuge, ai figli ed agli ascendenti.
Pertanto, l’idea di costituirsi regolarmente nel giudizio di cui è stata chiesta la riassunzione ex art.303 cpc non sarebbe da scartare in radice, sussistendo buone probabilità di conseguire una sentenza favorevole.

Fatta questa precisazione, si cercherà adesso di chiarire i dubbi sollevati.

Innanzitutto va detto che, ai fini della regolare continuazione del processo, non assume alcuna rilevanza la circostanza che gli eredi del convenuto abbiano o meno accettato l’eredità, in quanto la legge ricollega automaticamente al momento della morte del de cuius l’apertura della successione (così art. 456 c.c.) e la c.d. delazione dell’eredità, ossia l’individuazione dei chiamati a succedere (così art. 457 c.c., il quale dispone che l’eredità si devolve per legge o per testamento).

Pertanto, avendo l’avvocato di controparte chiesto la riassunzione del processo e notificato il relativo atto agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto (come vuole l’art. 303 c.p.c.), all’udienza fissata il Giudice non potrà che prendere atto della regolare notifica e proseguire il processo in contumacia dei chiamati all’eredità (e non ancora eredi per non aver mai manifestato alcuna volontà in tal senso).

Molto chiaro e preciso risulta a tal fine l’ultimo comma dell’art. 303 c.p.c, il quale dispone che “se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia”.

Significativa è al riguardo, tra le altre, la sentenza della Corte di Cass. Sez. I Sent. N. 7517 del 31/03/2011 la quale, proprio in tema di riassunzionedel processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, conferma che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato nei confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.

Pertanto, il chiamato all’eredità, per il solo fatto di aver accettato e ricevuto la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma su di lui incombe l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione.

Costituisce infatti jus receptum quello secondo cui “nell’ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette non al semplice chiamato all’eredità, bensì in via esclusiva all’erede”.
Si tenga peraltro presente che, in assenza di alcuna contestazione, il giudice non è tenuto a verificare d’ufficio la legitimatio ad causam dei successori della parte defunta citati in riassunzione.

La contumacia dei convenuti, comunque, non comporterà che perdano valore ed efficacia gli atti e le prove già acquisite nel corso del processo; infatti, va precisato che, in caso di riassunzione della causa, le attività istruttorie in precedenza svolte dal Giudice mantengono, anche per esigenze di economia processuale, piena efficacia probatoria, coerentemente, del resto, con la struttura unitaria del processo (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6 agosto 1994 n. 7309, secondo cui la riassunzione del processo implica prosecuzione del processo originariamente instaurato).

Qualora poi, come nel caso di specie, la parte convenuta risulti contumace, non sarà neppure necessaria una formale istanza volta a rendere disponibili tali prove, rendendosi invece questa necessaria soltanto in ipotesi in cui si vogliano utilizzare delle prove raccolte in un processo estinto, ove il Giudice non può acquisirle d’ufficio.

Sulla base di quanto detto, dunque, l’unico modo di far decadere il processo potrà essere quello di costituirsi in giudizio e contestare la qualità di eredi, facendo così valere il difetto di legittimazione processuale.

Qualora tuttavia ciò non avvenga, l’eventuale sentenza favorevole ottenuta dall’attore al termine del giudizio di cognizione di primo grado non potrà spiegare alcuna efficacia nei confronti di coloro i quali continuano a rivestire la semplice qualità di chiamati all’eredità, essendo necessario che essi accettino la stessa eredità.

A questo punto, è vero che il diritto riconosciuto in sentenza si prescrive nel termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c. (e non cinque), ma è anche vero che ai sensi dell’art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere”, giorno che, nel nostro caso, coinciderà con il momento in cui l’eredità verrebbe ad essere accettata.
Nessuna possibilità avranno a quel punto gli eredi di contestare la statuizione contenuta nella sentenza, non essendosi costituiti in giudizio ed essendo ormai trascorso il termine per l’eventuale appello come fissato dagli artt. 325 e ss. c.p.c.

Fascì chiede
mercoledì 24/10/2012 - Calabria
“vige la sospensione dei termini feriali nel procedimento di riassunzione ex art. 303 c.p.c.?”
Consulenza legale i 31/10/2012

I termini per la riassunzione del processo sono termini processuali pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla sospensione feriale (l. 742/1969). Con l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, i termini per la riassunzione (e prosecuzione) del processo sono ridotti a 3 mesi che decorrono dalla conoscenza legale della causa che ha determinato l'interruzione del processo. Pertanto, la parte che ha interesse a riassumere la causa dovrà farlo con ricorso chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza e notificando il ricorso stesso ed il decreto con cui il giudice fisserà l'udienza di comparizione alle altre parti che debbono costituirsi per proseguirlo (ex art. 303 del c.p.c.).

In tale ambito è bene ricordare che “la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell’art. 163 bis c.p.c.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre” (Cass. 15 giugno 1999 n. 5941, nonché Cass. 3 giugno 1999 n. 5435).


Mariella chiede
mercoledì 11/04/2012 - Umbria
“Il convenuto deve costituirsi in udienza con una memoria defensiva?”
Consulenza legale i 18/04/2012

Gli artt. 166 e 167 disciplinano la costituzione in giudizio del convenuto, il quale deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di termini ridotti ex art. 163 bis del c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del quinto comma dell'art. 168 bis del c.p.c..

La costituzione avviene depositando nella cancelleria competente il fascicolo contenente la comparsa di risposta ex art. 167 del c.p.c., la copia dell'atto di citazione notificto, la procura e i documenti.

Con la comparsa di costituzione il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, indicare le proprie generalità ed il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, i documenti e formulare le conclusioni.

Nel caso in cui voglia sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio sia si merito che processuali (come ad esempio la prescrizione o l'incompetenza per territorio), chiamare in causa un terzo o spiegare domanda riconvenzionale dovrà costituirsi entro i venti giorni precedenti l'udienza, a pena di decadenza.

Diversamente, può costituirsi fino all'udienza fissata nell'atto di citazione.


Carnevali chiede
mercoledì 08/06/2011 - Toscana

“Se muore l'esecutore dell'opera (idraulico) che ha prodotto l'evento (danno per allagamento) prima dell'interrogatorio, come si fa a proseguire il processo? Non è, questi, un soggetto indispensabile per addivinirere alla verità? Che può saperne la moglie? O si va, tout-court, alle responsabilità civili degli eredi?”

Consulenza legale i 10/06/2011

Sul piano squisitamente procedurale, il processo civile può continuare anche se muore una parte processuale (si presume che l’idraulico sia una delle parti processuali, o convenuto o chiamato in causa). Spetterà, semmai, agli eredi di essa far valere la causa di interruzione del processo prevista dall’art. 300 del c.p.c., con il conseguente onere, poi, per l’altra parte di riassumere il processo interrotto nei confronti di chi deve continuarlo.

In caso di morte del diretto responsabile, la produzione probatoria comunque ne risentirà, non potendosi interrogare la parte processuale defunta. Questo, però, non significa che l’istruzione probatoria realizzatasi per mezzo di CTU o documenti sia insufficiente o non possa portare ad una pronuncia della sentenza di condanna con l’eventuale riconoscimento della responsabilità risarcitoria di natura civile.

In tal caso, si costituirebbe, per sentenza, un diritto di credito a cui corrisponde una situazione debitoria. Sia le attività che le passività entrano nel patrimonio del de cuius e ai debiti si dovrà fare fronte con l’eredità, se sufficientemente capiente, o col patrimonio degli eredi, salvo che essi abbiano accettato con beneficio d’inventario.


Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.