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Articolo 281 undecies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda e costituzione delle parti

Dispositivo dell'art. 281 undecies Codice di procedura civile

(1)La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 281 undecies Codice di procedura civile

Questa norma si occupa di disciplinare la forma della domanda e la costituzione delle parti nel rito semplificato.
Secondo quanto previsto al primo comma, la domanda si propone con ricorso, il quale deve presentare requisiti di forma e contenuto per molti versi analoghi a quelli della citazione, fatta eccezione per l’indicazione della data dell’udienza (la quale verrà fissata dal giudice entro cinque giorni dalla designazione).

Il contraddittorio si instaura secondo il meccanismo tradizionale, in quanto si prevede che l’attore notifichi al convenuto ricorso e decreto di fissazione dell’udienza, nel rispetto dei termini liberi minimi a comparire (40 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, 60 giorni se si trova all’estero).

Al secondo comma si prevede che debba essere lo stesso giudice designato ad assegnare, con lo stesso decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, il termine per la costituzione del convenuto.
Tuttavia, la precisazione che tale costituzione debba avvenire non oltre dieci giorni prima non può intendersi nel senso che il Giudice possa stabilire un termine diverso.

Anche per la costituzione del convenuto non si ravvisano particolari differenze rispetto a quanto dettato per l’abrogato procedimento sommario di cognizione.
Questi, infatti, si costituisce con il deposito della comparsa di risposta, con la quale deve:
- prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda;
- proporre le stesse difese di cui all’art. 167 del c.p.c..

Sia per l’attore che per il convenuto, infine, non risulta previsto alcun onere di formulare, a pena di decadenza, le richieste istruttorie.

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