La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale (1) firmato dalla parte personalmente (2), salvo il caso dell'articolo 117 (3).
Note
(1)
La norma è chiara nello stabilire che la confessione deve essere contenuta in un atto processuale: è pertanto escluso che essa possa risultare da fatti concludenti ovvero da una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva delle circostanze di causa.
Agli effetti della norma, è "atto processuale" è solo quello compiuto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
(2)
Si deve trattare di atti processuali sottoscritti personalmente dalla parte o da essa congiuntamente con il difensore: sono esclusi gli atti processuali sottoscritti dal solo procuratore, come le comparse conclusionali.
La dottrina dominante non attribuisce alcun valore confessorio al riconoscimento, verbale o scritto, di fatti sfavorevoli all'assistito reso dal difensore, che avrebbe solo la conseguenza di dispensare la controparte dall'onere della prova. Tale riconoscimento sarà liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'
art. 116 del c.p.c..
(3)
E' configurabile una confessione giudiziale spontanea anche in sede di interrogatorio non formale ex
art. 117 del c.p.c., qualora risulti dal verbale d'udienza che la dichiarazione della parte non è stata provocata da una domanda del giudice ma resa autonomamente; inoltre, il verbale deve essere sottoscritto personalmente dalla parte.