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Articolo 186 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pronuncia dei provvedimenti

Dispositivo dell'art. 186 Codice di procedura civile

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti (1), il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi (2) di pronunciarli entro i cinque giorni successivi (3).

Note

(1) La norma fa esclusivo riferimento alle domande ed eccezioni di natura istruttoria.
(2) Il giudice decide a sua discrezione se riservarsi o meno sulla decisione dell'istanza proposta. Qualora provveda in udienza, l'ordinanza viene immediatamente inserita nel verbale di udienza e sottoscritta dal giudice istruttore e dal cancelliere (v. art. 134 del c.p.c.) e si considera in tal modo conosciuta dalle parti costituite.
Se, invece, il giudice istruttore non si pronuncia immediatamente in udienza (si riserva), rinvia la sua decisione ad un momento successivo (la legge prevede un termine di cinque giorni). Al momento dello scioglimento della riserva provvede con ordinanza scritta in calce al processo verbale d'udienza o in foglio separato, datato e da lui sottoscritto dal giudice (art. 134 del c.p.c.). L'ordinanza va comunicata alle parti costituite dal cancelliere nei tre giorni successivi: la mancata comunicazione comporta la nullità di tutti i successivi provvedimenti presi in assenza della parte nei cui confronti è stata omessa la comunicazione, per violazione del principio del contraddittorio.
(3) Il termine di cinque giorni dato al giudice istruttore per lo scioglimento della riserva è meramente ordinatorio. Nella prassi esso è sistematicamente disatteso, con conseguente allungamento dei tempi del processo.

Ratio Legis

La norma in esame fa applicazione del generale principio di oralità, in base al quale le questioni prospettate dalle parti dovrebbero essere di preferenza discusse e risolte in udienza. Al giudice è comunque concessa la possibilità di riservarsi per la decisione: di tale facoltà, come noto, è fatta larga applicazione nella prassi.

Spiegazione dell'art. 186 Codice di procedura civile

Con questa norma viene riconosciuto al giudice istruttore un potere illimitato ed insindacabile di scegliere se pronunciare il provvedimento in udienza o riservarsi, sul presupposto che la riserva dovrebbe costituire l'eccezione, la quale può trovare giustificazione soltanto nella complessità delle questioni da risolvere.

Le domande e le eccezioni a cui qui si fa riferimento sono esclusivamente quelle istruttorie.

Se l'ordinanza viene emessa in udienza deve essere inserita nel processo verbale e sottoscritta dal giudice e dal cancelliere ex art. 134 del c.p.c.; la sua mancata sottoscrizione sostanzia un’ipotesi di nullità relativa e non assoluta, con la conseguenza che, ex art. 157 del c.p.c. comma secondo, dovrà essere eccepita nella prima udienza successiva a quella di formazione del verbale.

Se viene pronunciata una ordinanza ingiunzione nei confronti della parte contumace, a cui viene ritualmente notificata, tale ordinanza diventerà immutabile, riguardo alla statuizione sulla domanda o sulla parte della domanda introdotta con l'atto introduttivo del giudizio, qualora tale parte non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notificazione.

L'ordinanza che il giudice istruttore pronuncia fuori udienza dopo essersi riservato di decidere non è un atto a sé stante, ma un'attività interna dell'ufficio giudiziario.
La stessa, secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 134 c.p.c., dovrà essere scritta in calce al processo verbale o in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice, ed essere comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi ex art. 176 del c.p.c., comma secondo.
Tale ordinanza, inoltre, è efficace dal momento del deposito in cancelleria, in quanto fino ad allora, sebbene firmata, potrebbe essere sostituita con altra ordinanza diversa.

Il termine di cinque giorni qui previsto per la pronuncia dell’ordinanza a seguito di riserva è meramente ordinatorio.

La presente norma si ritiene applicabile anche alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, ex art. 487cpc.

Massime relative all'art. 186 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24278/2007

In tema di provvedimenti del giudice, con riferimento alla riserva di pronuncia di cui all'art. 186 c.p.c. (nella specie nel corso del procedimento di esecuzione forzata), non costituisce un vincolo all'ambito della decisione da assumersi l'individuazione dell'oggetto della riserva di decisione. Infatti, la suddetta norma riferisce genericamente ai «provvedimenti opportuni» l'oggetto della riserva; inoltre, qualora il giudice estenda l'ambito del provvedimento riservato al di là dell'oggetto della riserva che eventualmente abbia individuato prima di riservarsi, si può porre, avendo egli provveduto oltre quell'oggetto, soltanto un problema di violazione del contraddittorio in danno delle parti, per non avere esse avuto la possibilità di interloquire, e tale violazione andrà fatta valere con i mezzi di tutela eventualmente possibili secondo la natura e lo stato del procedimento. Pertanto, in relazione all'esecuzione forzata, nel caso in cui si configuri la suddetta eventualità, il rimedio da esperire sarà quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre con riferimento all'opposizione all'esecuzione vengono in rilievo i mezzi di tutela normalmente esercitabili in qualsiasi procedimento di cognizione.

Cass. civ. n. 14479/2001

Poiché la disposizione dell'art. 186 c.p.c., che consente al giudice istruttore di riservarsi di pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, non è applicabile nelle controversie con il rito del lavoro, deve considerarsi pronunciata in udienza l'ordinanza che è stata letta nella medesima udienza di discussione della causa dopo che il collegio, riservandosi di decidere, si è ritirato in camera di consiglio, anche quando, per necessità organizzative, la lettura del dispositivo sia stata effettuata insieme con quella di tutti i dispositivi delle altre cause trattate nella medesima udienza, e non immediatamente dopo la discussione della causa.

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