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Articolo 816 septies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Anticipazione delle spese

Dispositivo dell'art. 816 septies Codice di procedura civile

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte(1).

Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

Note

(1) Anche questo articolo è stato inserito grazie alla riforma apportata dal d.lgs. 40/2006.

Spiegazione dell'art. 816 septies Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore ha voluto garantire agli arbitri il pagamento delle spese prevedibili, consentendo loro di subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato di tali spese, previa determinazione nel quantum, salvo diverso accordo delle parti.
La norma prevede che se una delle parti non presta l'anticipazione richiesta, l'altra parte può anticipare la totalità delle spese, mentre se entrambe non provvedono all'anticipazione, viene meno il vincolo alla convenzione di arbitrato, con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento.

In particolare, in caso di mancato pagamento (che può essere eseguito anche da una sola parte, per la totalità delle spese, anticipando la quota della controparte), gli arbitri possono sospendere la propria attività; se poi le parti non provvedono nel termine che gli arbitri vorranno indicare, le stesse non saranno più vincolate alla convenzione di arbitrato relativamente al procedimento in essere, con l'ulteriore conseguenza che gli arbitri si riterranno liberi dal mandato ricevuto.

Non vengono presi in considerazione dalla norma in esame gli onorari, non avendo gli arbitri il potere di vincolare le parti ed essendo particolarmente gravi le conseguenze che se ne potrebbero trarre dal mancato pagamento, qualora si applicasse la medesima disciplina prevista per le spese prevedibili.

Devono intendersi come spese prevedibili quelle di segreteria o di eventuali consulenti, quelle vive (ad es. per raggiungere la sede dell'arbitrato o il luogo delle operazioni arbitrali), nonché gli esborsi necessari per il funzionamento dell'arbitrato; non possono farsi rientrare, invece, tra le spese liquidabili l'imposta di registro, trattandosi di imposta eventualmente dovuta dalle parti a seguito dell'esecutività del lodo, ma non dagli arbitri.

Oltre ad indicarne l'importo, gli arbitri sono tenuti a determinare con ordinanza la ripartizione a carico delle singole parti, fissando anche un termine per l'adempimento (il provvedimento può essere revocato e modificato dagli arbitri nel lodo).
Qualora l'importo richiesto ecceda la "prevedibilità", le parti ben possono contestarlo, giungendo anche alla sostituzione degli arbitri, se del caso anche giudizialmente, secondo il procedimento previsto dall’art. 813 bis del c.p.c..

Massime relative all'art. 816 septies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17956/2015

In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 816 septies c.p.c., secondo cui gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, pur dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non è ricollegabile ad una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria - come ben evidenzia il termine "subordinare" usato dal legislatore - una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese, la cui indicazione non può comprendere anche gli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso.

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