Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17956 del 11 settembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 816 septies c.p.c., secondo cui gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, pur dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non è ricollegabile ad una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria - come ben evidenzia il termine "subordinare" usato dal legislatore - una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese, la cui indicazione non può comprendere anche gli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso.

(massima n. 2)

La decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell'eccezione d'inammissibilità della domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza di specifica argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l'eccezione (nella specie, di inammissibilità dell'impugnazione del lodo) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

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