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Articolo 811 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sostituzione di arbitri

Dispositivo dell'art. 811 Codice di procedura civile

Quando per qualsiasi motivo (1) vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente [829 n. 2] (2)(3).

Note

(1) La norma in analisi non ha subito variazioni in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 e disciplina l'ipotesi in cui possano venire a mancare gli arbitri. I motivi possono essere i più vari, quali la rinuncia, la ricusazione, la morte, la grave malattia, la sopravvenuta incapacità, il comportamento ostruzionistico tale da ostacolare il funzionamento del collegio, la condotta gravemente scorretta ed inadeguata. Nell'ipotesi in cui le parti non si accordano sulla revoca dell'incarico, la parte interessata alla sostituzione del proprio arbitro può rivolgersi al presidente del Tribunale, sempre se la convenzione d'arbitrato affidi espressamente la nomina all'autorità giudiziaria.
(2) Nel caso in cui la sostituzione dell'arbitro avvenga a causa della sua sopravvenuta inidoneità, la dottrina prevalente ritiene che l'attività processuale da lui compiuta dopo il sopravvenire della causa di inidoneità deve essere rinnovata a pena di impugnabilità del lodo assunto in base a quella attività da lui compiuta.
(3) Nel caso in cui l'arbitro sia stato nominato intuitus personae, ovvero sia stato nominato per la particolare fiducia che le parti avevano riposto nelle sue capacità, l'opinione prevalente in dottrina ritiene che non sia possibile la sua sostituzione se risulta che le parti abbiano voluto il giudizio arbitrale in quanto celebrato dagli stessi arbitri nominati.

Spiegazione dell'art. 811 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la sostituzione degli arbitri e si occupa dell’ipotesi in cui uno o più degli arbitri nominati vengano, per qualsiasi motivo, a mancare, disponendo per tale eventualità che essi vengano sostituiti con le stesse modalità previste per la loro nomina, comprese quelle per il caso di mancata designazione.

Anche secondo quanto previsto dal testo riformato, si ritiene che non sia ammissibile un sistema di sostituzione diverso da quello stabilito dalle parti per la nomina.
Le ipotesi di sostituzione riguardano anche i motivi per cui uno o più arbitri sono venuti a mancare e, quindi, anche per impedimento o incompatibilità.

L'arbitro inoltre dovrà essere sostituito nei casi di necessità quali, ad esempio, sopravvenuta incapacità, malattia, assunzione di carica politica.
Si ritiene che si debba distinguere tra cause di sostituzione che operano automaticamente (sono tali, ad esempio, la morte ovvero l'incapacità sopravvenuta) e cause di sostituzione che operano in seguito a dimissioni ovvero rinuncia.

Va osservato che, mentre l'ipotesi prevista dall'art. 813 del c.p.c. si applica quando la causa di sostituzione si verifichi durante il procedimento, la previsione dettata dalla norma in esame trova applicazione quando la causa di sostituzione si verifichi prima dell'accettazione e prima della costituzione del collegio.

Per le modalità di sostituzione occorre fare riferimento alle norme indicate nella convenzione arbitrale (compromesso o clausola compromissoria) per la nomina degli arbitri.
Finalità dell'istituto della sostituzione è quello di tutelare il buon andamento del procedimento arbitrale; infatti, in caso di sostituzione, il procedimento continua regolarmente il suo corso e l'arbitro subentra e prosegue nei lavori già iniziati dall'arbitro sostituito.

Al verificarsi di una causa di sostituzione, in caso di inerzia della parte, ovvero nel caso in cui la convenzione arbitrale nulla disponga al riguardo, la previsione legislativa rinvia alle norme che disciplinano la nomina degli arbitri.

Massime relative all'art. 811 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18004/2018

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata.

Cass. civ. n. 18194/2003

In materia di arbitrato irrituale, qualora uno degli arbitri sia stato irregolarmente nominato e le parti abbiano chiesto ed ottenuto dal presidente del tribunale la nomina di un nuovo arbitro, il mandato collettivo conferito agli arbitri originariamente designati deve ritenersi risolto, senza che possa rilevare, in contrario, il fatto che due dei tre arbitri siano rimasti immutati, non risultando neppure applicabile a questa fattispecie il principio dell'art. 811 c.p.c., il quale, prevedendo la possibilità di sostituire gli arbitri, mira ad assicurare la continuità del procedimento arbitrale, dato che esso non è riferibile al caso di irregolare costituzione del primo collegio, circostanza quest'ultima che vale ad escludere ogni continuità nell'attività dei due collegi. (Nella specie, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto spese da una delle parti ai componenti del primo collegio arbitrale).

Cass. civ. n. 5777/2001

La procedura di sostituzione dell'arbitro rinunciatario è applicabile anche nell'arbitrato irritale, non potendo consentirsi, alla parte vincolata dal patto compromissorio, di impedire la definizione negoziale della controversia non aderendo alla sostituzione dell'arbitratore il quale non intenda proseguire nell'espletamento della sua funzione.

Cass. civ. n. 4303/1999

Nell'arbitrato irrituale gli arbitratori inizialmente nominati dalle parti sono sostituibili. Ciò lo si desume dal disposto del secondo comma dell'art. 1473 c.c., il quale prevede che, nell'ipotesi in cui il terzo non voglia o non possa accettare l'incarico, ovvero in cui le parti non si accordino per la nomina o per la sostituzione, detta nomina sia fatta — su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale; il che presuppone — ovviamente — la non immutabilità dei soggetti originariamente designati.

Cass. civ. n. 4893/1993

Nel caso di impedimento o incompatibilità di uno o più arbitri indicati nella clausola compromissoria, si provvede alla sostituzione, ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta, nei modi previsti dagli artt. 810-811 c.p.c., la cui ampia formulazione non permette di distinguere né sul motivo per cui l'arbitro viene a mancare né sul numero degli arbitri da sostituire.

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