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Articolo 791 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Progetto di divisione formato dal notaio

Dispositivo dell'art. 791 Codice di procedura civile

Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate(1).

Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano (2) su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.

L'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma, o a sentenza passata in giudicato [324; disp. att. 195] (3)(4).

Note

(1) Il notaio delegato procede alla formazione del progetto delle quote e dei lotti per poi sottoporlo alle parti. Nel caso in cui le parti si accordano e se si tratta di porzioni che non risultano uguali, queste vengono attribuite direttamente ai singoli comunisti. Coloro tra questi che sono interessati possono richiedere al giudice istruttore la pronuncia del decreto che conferisca efficacia esecutiva al progetto (si cfr. l'art.195 delle disp.att).
(2) Se le parti non si accordano il notaio redige processo verbale e lo trasmette al giudice entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il quale fissa l'udienza di comparizione delle parti e pronuncia i provvedimenti di sua competenza ex art. 187 del c.p.c..
Secondo un'autorevole opinione dottrinale, in tale sede al giudice sarebbe preclusa la facoltà di rinnovare l'invito alle parti di approvare il progetto di divisione in quanto tale attività sarebbe già stata volta infruttuosamente dal notaio. Resta salva, però, la possibilità che le parti raggiungano la conciliazione ex art. 185 del c.p.c..
(3) Nell'ipotesi in cui le parti raggiungono l'accordo ma occorre procede all'estrazione a sorte delle porzioni uguali, il notaio provvede a trasmettere al giudice l'accordo dei condividenti in ordine alla divisione della cosa comune. L'estrazione infatti potrà avvenire solamente a seguito dell'ordinanza con cui il giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione o della sentenza, passata in giudicato cha risolve eventuali contestazioni.
(4) Si precisa che il notaio deve procedere alla verbalizzazione di tutte le operazioni di sorteggio ed il relativo risultato. Inoltre, il mancato intervento di uno dei condividenti al momento della loro effettuazione, impedisce che in ordine al progetto di divisione predisposto dal professionista possa essere raggiunto un accordo.

Spiegazione dell'art. 791 Codice di procedura civile

La norma prevede che il verbale delle operazioni divisorie redatto dal notaio debba essere unico; ciò comporta che esso debba restare aperto a prescindere dal numero delle adunanze e delle operazioni compiute (comprese quelle eventuali di vendita di beni mobili ed immobili) e che debba essere continuato fino al momento della conclusione di tutte le operazioni divisorie.
Nel caso in cui, però, si renda necessario procedere all'estrazione a sorte, l'attività di verbalizzazione si svolge in due atti, di cui uno dichiarativo del consenso e l'altro relativo al sorteggio.

Per quanto concerne la forma di tale verbale, nulla viene stabilito al riguardo, con la conseguenza che trova pacifica applicazione il combinato disposto degli artt. 1 e 47 della Legge notarile.

Alla chiusura del verbale conseguono due effetti preclusivi:
1) impossibilità per i compartecipi di domandare successivamente l'esclusione di alcuno dei beni contenuti nel progetto;
2) il divieto di proporre, in sede di omologazione dell'accordo, questioni attinenti alla validità delle operazioni effettuate e alla formazione delle quote.

Per ciò che concerne le formalità da osservare nella fase finale delle operazioni divisorie svolte dinanzi al notaio, occorre coordinare la norma in esame con il disposto di cui all’art. 195 delle disp. att. c.p.c..
Potrebbe innanzitutto verificarsi che le parti si accordino espressamente in ordine al progetto di divisione, eventualmente effettuando qualche modifica rispetto a quello formato dal notaio. In tal caso occorre operare la seguente distinzione:
a) se si tratta di quote diseguali, l'ultima operazione divisionale consiste nella attribuzione diretta delle stesse sulla cosa comune a ciascuno dei compartecipi (cfr. art. 729 del c.p.c.).
A questo punto si esaurisce la delega e si chiude la procedura dinanzi al notaio, mentre l'accordo sul progetto, documentato nel processo verbale potrà, su istanza di ciascuna parte, acquisire efficacia esecutiva attraverso il decreto che rende il giudice istruttore ex art. 195 delle disp. att. c.p.c. comma 1.
b) se invece le quote sono uguali, occorre fissare l'identità dei condividenti cui assegnare le singole quote; per non rimettere alla discrezionalità del professionista o del giudice la designazione dei soggetti, la legge ha previsto che si proceda all'estrazione a sorte.
Il sorteggio avviene in presenza di tutte le parti comparse personalmente o dei loro procuratori muniti di mandato speciale. Le parti devono essere tempestivamente invitate ma se non compaiono l'estrazione avrà egualmente luogo.

L'estrazione a sorte, a cui fa riferimento l’ultimo comma della norma in esame, è disposta dal giudice con l'ordinanza di cui all'art. 789 del c.p.c. o con la sentenza passata in giudicato in caso di contestazioni.
Il notaio, infatti, anche se delegato per il compimento dell'intera procedura di divisione, in presenza di un accordo tra le parti sul piano delle quote e dei lotti non può provvedere direttamente all'estrazione a sorte, ma deve rimettere il verbale al giudice istruttore affinché dia le disposizioni relative al sorteggio.

La legge richiede che il progetto sia definitivamente approvato, in modo che sullo stesso non possano più sorgere contestazioni, richiedendo il requisito del passaggio in giudicato della sentenza che dirime gli eventuali contrasti in ordine al progetto di divisione.

Il decreto di cui all'art. 195 delle disp. att. c.p.c. o la sentenza risolutiva delle contestazioni costituiscono titolo per eventuali azioni esecutive volte a conseguire i beni o le somme attribuite in relazione alla propria quota.

Massime relative all'art. 791 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2983/1977

Sia nel sistema processuale vigente, che in quello anteriore, il giudizio di divisione ereditaria, pur potendo presentare una molteplicitą di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere via via tra i condividenti, presenta tuttavia un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente per oggetto l'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario e la sua trasformazione in un diritto di proprietą esclusiva su una corrispondente porzione di beni: pertanto, finché tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le eventuali sentenze che concludono le singole fasi hanno solo carattere strumentale e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso.

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