Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2983 del 6 luglio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Sia nel sistema processuale vigente, che in quello anteriore, il giudizio di divisione ereditaria, pur potendo presentare una molteplicitą di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere via via tra i condividenti, presenta tuttavia un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente per oggetto l'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario e la sua trasformazione in un diritto di proprietą esclusiva su una corrispondente porzione di beni: pertanto, finché tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le eventuali sentenze che concludono le singole fasi hanno solo carattere strumentale e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso.

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