L'ufficiale che procede all'inventario nomina (1), quando occorre, uno o più stimatori (2) per la valutazione degli oggetti mobili [68; disp. att. 52, 161] (3).
Note
(1)
L'ufficiale procedente, che sia cancelliere o notaio, può procedere alla nomina degli stimatori, facoltà che comunque viene riconosciuta anche al giudice.






Spiegazione
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