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Articolo 766 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Avviso alle persone interessate

Dispositivo dell'art. 766 Codice di procedura civile

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772 (1), alle persone indicate nell'articolo 771 (2).

Note

(1) La norma indica che i sigilli possono essere rimossi solamente dopo che sono stati avvisati il coniuge superstite, gli eredi legittimi, i legatari ed i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione.
(2) Al fine di avvisare le persone indicate dagli articoli menzionati dalla norma in esame, l'ufficiale che procede alla rimozione (765) deve dare avviso alle persone interessate, almeno tre giorni prima del luogo, del giorno e dell'ora in cui darà inizio alle operazioni.
In caso di fallimento, tale avviso sarà indirizzato al fallito e al comitato dei creditori i quali possono intervenire al procedimento di rimozione.

Ratio Legis

La funzione dell'avviso di cui alla presente norma è quella di consentire ai soggetti destinatari dell'avviso stesso di partecipare alla rimozione dei sigilli e di prendere parte alla redazione dell'inventario.

Spiegazione dell'art. 766 Codice di procedura civile

Se alla rimozione dei sigilli deve far seguito la redazione dell'inventario, non può procedersi alla materiale attività di desigillazione se non dopo averne dato avviso alle persone che hanno diritto a partecipare alle attività di redazione dell'inventario.
Si tratta dei soggetti indicati all’art. 771 del c.p.c., ossia il coniuge superstite, i presunti eredi legittimi, l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti, i legatari e i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Si ritiene che gli eredi legittimi debbano essere avvisati soltanto allorchè manchi in tutto o in parte il testamento ovvero nell’ipotesi in cui quest'ultimo sia impugnato.
Secondo quanto disposto dall’art. 772 del c.p.c., l'avviso deve essere dato dall'ufficiale che dirige le operazioni di rimozione, mediante una comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima della data e dell'ora in cui si darà inizio alle operazioni di rimozione dei sigilli.

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