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Articolo 758 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili

Dispositivo dell'art. 758 Codice di procedura civile

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa (1), se ne fa descrizione nel processo verbale.

Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice (2) può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti [1731c.c.] (3).

Note

(1) La norma si riferisce alle ipotesi in cui vi siano oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa. In tali casi, il giudice che procede assieme al cancelliere alle operazioni di apposizioni dei sigilli si limita a descriverli nel verbale.
(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(3) Nel caso in cui si rinvengano cose deteriorabili, il giudice può ordinarne la vendita immediata con decreto nominando un commissionario (532), il quale deve procedere alla vendita senza incanto dei beni deteriorabili per il prezzo minimo ovvero per l'importo globale fissato dallo stesso giudice. Si precisa che il commissionario può vendere solo per contanti che devono poi essere depositati dallo stesso, secondo le forme dei depositi giudiziari. In tale ipotesi viene in rilevo l'art. 533, che dispone che se la vendita senza incanto non avvenga entro un mese dal decreto di autorizzazione, il commissionario ha l'obbligo di riconsegnare i beni affinché siano venduti all'incanto.

Spiegazione dell'art. 758 Codice di procedura civile

Il primo comma di questa norma prende in considerazione il caso in cui si rinvengano delle cose che sono necessarie all'uso personale di chi eventualmente abita nell'immobile (si pensi ad una cucina o a una camera da letto) o che hanno una particolare natura e conformazione fisica, sulle quali non possono essere apposti i sigilli.
Per tali beni, dunque, considerata l’impossibilità di procedere all'apposizione materiale dei sigilli, si dovrà far luogo alla loro descrizione nel processo verbale, il quale assumerà così funzione conservativa.

Il secondo comma, poi, fa riferimento ad un'altra categoria di beni che non possono essere sigillati, ovvero le cose deteriorabili.
Per tali beni il giudice avrà il compito di valutare se deve farsi luogo alla vendita immediata; se riterrà opportuno procedere in tal senso, emetterà un decreto, in forza del quale verrà ordinata la loro vendita immediata tramite commissionario ai sensi degli artt. 532 e ss. c.p.c.

Il commissionario è autorizzato a vendere solo per contanti, dovendo poi versare le somme così riscosse secondo le forme dei depositi giudiziari.
Se entro un mese dalla vendita senza incanto non si è raggiunto lo scopo prefissato, i beni dovranno essere dallo stesso commissionario riconsegnati, affinchè si proceda alla loro vendita all'incanto ex art. 533 del c.p.c..

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