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Articolo 679 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Dispositivo dell'art. 679 Codice di procedura civile

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione (1) del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (2).

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.

Note

(1) Il sequestro conservativo sui beni immobili viene eseguito con la trascrizione del provvedimento autorizzativo nei registri immobiliari del luogo in cui è situato il bene. In tal caso, la trascrizione ha un'efficacia costitutiva poiché solo ad avvenuta trascrizione il sequestro potrà produrre gli effetti sostanziali di cui all'art. 2906 del c.c..
Inoltre, si precisa che a differenza del pignoramento immobiliare, non è necessaria la notifica del provvedimento autorizzativo del sequestro.
(2) Il soggetto responsabile della trascrizione del sequestro conservativo è il creditore che ha ottenuto la sua concessione; invero, solo il creditore è responsabile della sua esecuzione.

Spiegazione dell'art. 679 Codice di procedura civile

Con la trascrizione del provvedimento che autorizza il sequestro conservativo presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari si esaurisce l'attuazione della misura cautelare (non occorre la preventiva notificazione al debitore dell'atto di sequestro, come previsto, invece, dall’art. 555 del c.p.c. per il pignoramento immobiliare.

Per quanto riguarda la custodia degli immobili sequestrati, si rimanda all'art. 559 del c.p.c., norma che attribuisce al debitore la qualità di custode dell'immobile, dei suoi accessori, frutti e pertinenze, senza diritto al compenso; tuttavia, occorre considerare che affinché il sequestrato possa assumere la status di custode è necessario portare a sua conoscenza il provvedimento di sequestro e l'atto di trascrizione con gli elementi di cui all' art. 555 c.p.c.

Nell’ipotesi in cui il sequestro conservativo colpisca un bene immobile indiviso, appartenente a più soggetti ma non tutti debitori, l'avviso ex art. 599 del c.p.c., che vale a costituire tutti i comproprietari custodi, ha valore di mera notizia e la sua omissione non costituisce vizio del procedimento cautelare.

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