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Articolo 659 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rapporto di locazione d'opera

Dispositivo dell'art. 659 Codice di procedura civile

Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa (1).

Note

(1) Si precisa che, nonostante il testo della norma sembra indicare che il giudice del procedimento di convalida possa giudicare anche della causa di cessazione del contratto, questo deve essere escluso categoricamente poiché l'unico soggetto competente a decidere della cessazione del contratto d'opera è il giudice competente secondo le norme ordinarie. Pertanto, la convalida non può essere pronunciata nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia cessato: per cui se questo è ancora in vita non può ammettersi il procedimento.

Spiegazione dell'art. 659 Codice di procedura civile

Il rapporto richiamato nella rubrica della norma in esame non corrisponde ad alcuna figura tipica, trattandosi di un contratto atipico che partecipa sia della natura del contratto d'opera (o di lavoro subordinato) sia di quella del contratto di locazione.
L’elemento caratterizzante la figura contrattuale in esame è dato dalla circostanza che il godimento dell'immobile non costituisce l'unica funzione del negozio, ma il corrispettivo totale o parziale della prestazione lavorativa, di modo che tra l'uno e l'altro intercorra un nesso di sinallagmaticità.

È stata riconosciuta la locazione d'opera nelle ipotesi di:
  1. portierato, guardiania e simili;
  2. salariato fisso dell'agricoltura che riceveva l'alloggio come compenso della prestazione;
  3. concessione dell'alloggio al lavoratore subordinato in considerazione della reperibilità richiesta.

La norma in commento prevede che il giudizio di convalida può essere proposto quando si è verificata la cessazione del rapporto per qualsiasi causa.
Tale espressione è stata interpretata da parte della dottrina in senso restrittivo, con riferimento alla scadenza del termine di durata del rapporto.
Pertanto, si avrebbe cessazione del rapporto soltanto:
  1. nel caso in cui scade il termine del rapporto di lavoro subordinato;
  2. nell'ipotesi del contratto d'opera nel quale le parti abbiano previsto un termine di durata del godimento.

Secondo altra tesi tale espressione dovrebbe essere interpretata in senso ampio, così da comprendere anche la cessazione del rapporto per morte di una delle parti, recesso ovvero dimissioni e licenziamento, ove si tratti di lavoro subordinato.

La causa diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile concesso in godimento per lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato rientra tra le cause di lavoro ex art. 409 del c.p.c..
In caso di opposizione dell'intimato, si ritiene consentita l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio prevista dall'art. 665 del c.p.c.; tale ordinanza potrebbe essere adottata dal giudice determinato ex art. 661 del c.p.c., anche se poi il giudice deputato alla cognizione della successiva fase a cognizione piena sarà il giudice della sezione lavoro, allorchè il diritto al godimento dell'immobile sia collegato ad un rapporto di lavoro subordinato.

Considerato che il godimento dell'immobile è strumentale allo svolgimento del rapporto di lavoro o d'opera, si ritiene che non sia necessaria alcuna disdetta, in quanto l'obbligo di restituzione dell'immobile è diretta conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Massime relative all'art. 659 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6800/2003

L'art. 659, c.p.c., in virtù del quale «se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o di sfratto (...) può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa», è applicabile anche quando il datore di lavoro conceda al lavoratore il godimento di un immobile con contratto distinto rispetto a quello di lavoro subordinato, purché sussista un collegamento tra i due contratti, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione concreta, coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, che, in presenza di una specifica regolamentazione del rapporto contenuta nel contratto di locazione e, in mancanza di ogni elemento in grado di far ritenere che la concessione in godimento dell'immobile costituisse il corrispettivo, sia pure parziale, della prestazione lavorativa, ovvero fosse destinata ad agevolarne lo svolgimento, aveva escluso la possibilità di ricavare un collegamento tra i due contratti dalla generica indicazione dell'essere il conduttore dipendente del locatore e dalla circostanza che quest'ultimo era stato autorizzato a trattenere l'importo del canone dalla retribuzione mensile).

Cass. civ. n. 3680/1984

L'art. 659 c.p.c. — per il quale «se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o di sfratto... può essere fatta, quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa» — non si riferisce alle sole ipotesi di custodia, portierato e guardiania, ma a tutte quelle di concessione in godimento di un immobile funzionalmente collegata con un rapporto di prestazione d'opera in modo da costituirne, anche parzialmente, il corrispettivo.

Cass. civ. n. 330/1973

Allorquando il godimento di un immobile sia stato concesso, in considerazione di un rapporto di lavoro o di impiego e questo venga a cessare, la domanda di rilascio non deve essere necessariamente preceduta dalla disdetta, essendo l'obbligo della restituzione dell'immobile conseguenziale alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini dell'ammissibilità del procedimento per convalida di licenza o di sfratto, ex art. 659 c.p.c., in ipotesi di godimento d'immobile concesso in corrispettivo di un rapporto di prestazione d'opera, non è necessario che risulti dalla scrittura privata, con cui vengono regolati gli obblighi relativi al godimento dell'immobile, i termini e le condizioni, altresì, del rapporto di prestazione d'opera, essendo sufficiente anche solo il richiamo a tale rapporto, autonomamente regolato, per dedurne l'intento negoziale delle parti ed il collegamento tra i due distinti rapporti.

Cass. civ. n. 1216/1965

Nell'ipotesi che un prestatore di lavoro avente diritto ad alloggio di servizio (nella specie, portiere) convenga il datore di lavoro avanti al tribunale per sentir dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli e, conseguentemente, il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e del godimento dell'alloggio, deve ritenersi sussistere un rapporto di continenza tra il predetto giudizio e il procedimento per convalida di sfratto successivamente instaurato avanti al pretore dal datore di lavoro al fine di riottenere la disponibilità dell'alloggio medesimo in quanto il petitum del primo giudizio comprende — come il più il meno — la negazione del diritto del datore di lavoro alla restituzione dell'alloggio, che costituisce l'oggetto del procedimento di convalida, né rileva il fatto che i giudizi siano stati introdotti con rito diverso, trattandosi, anche nel secondo caso, di un vero e proprio giudizio di cognizione. Pertanto, va dichiarata la competenza per continenza del tribunale.

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