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Articolo 652 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Conciliazione

Dispositivo dell'art. 652 Codice di procedura civile

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano (1), il giudice, con ordinanza non impugnabile(2), dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Note

(1) La conciliazione consiste in un accordo tra le parti, che ha l'effetto di estinguere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale accordo può essere raggiunto nel caso in cui il debitore riconosca il diritto di credito azionato in via monitoria dal ricorrente così che in questo caso il decreto ingiuntivo diventa definitivo, acquistando efficacia di giudicato, come se non fosse mai stato opposto. Ancora, la conciliazione si può raggiungere quando entrambe la parti si fanno reciproche concessioni, ovvero il debitore riconosce il credito per un importo inferiore e il creditore accetta la riduzione della sua pretesa. Anche in questo caso il decreto diventa definitivo ma viene ridotto nel quantum. Diversa è l'ipotesi in cui le parti, conciliandosi, dichiarano inesistente il credito, in quanto devono rinunciare in via esplicita al decreto ingiuntivo, altrimenti si avrebbe solo l'estinzione dal giudizio di opposizione che darebbe luogo, puramente e semplicemente, alla definitività del decreto.
(2) Raggiunta la conciliazione il giudice dovrà darne atto con ordinanza non impugnabile, con cui dichiara inoltre l'estinzione del processo e la definitività del decreto ingiuntivo, anche eventualmente ridotto nel quantum. In tale ultima ipotesi, restano validi gli atti esecutivi e l'eventuale ipoteca iscritta fino alla concorrenza della quantità o somma ridotta.

Spiegazione dell'art. 652 Codice di procedura civile

Analogamente all’estinzione di un giudizio di impugnazione, la conciliazione costituisce un modo di estinzione dell’opposizione e comporta la definitività del provvedimento impugnato, il quale acquista l’efficacia del giudicato, come se non fosse mai stato opposto.

A seguito della conciliazione il giudice emette un’ordinanza, con la quale viene dichiarata o confermata l’esecutorietà del decreto.
La finalità sottesa alla norma in esame, infatti, è quella di evitare la duplicazione di titoli esecutivi, successivi nel tempo; per questo il titolo esecutivo, in caso di conciliazione, è rappresentato pur sempre dal decreto ingiuntivo, cui il giudice attribuisce o conferma l'efficacia esecutiva, adeguando il provvedimento monitorio al contenuto dell'accordo conciliativo.

Peraltro, in sede di conciliazione le parti possono anche accordarsi per il pagamento di un importo inferiore rispetto alla somma per cui è stato originariamente emesso il provvedimento monitorio.
In questo caso il titolo esecutivo è rappresentato dal verbale di conciliazione, ma restano validi gli atti esecutivi eventualmente compiuti e l’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma iscritta.

Se le parti nel conciliarsi dichiarano inesistente il credito, si dovrà dar luogo ad una espressa rinuncia del decreto; in caso contrario si avrà soltanto l’estinzione del giudizio di opposizione, da cui ne consegue esclusivamente la definitività del decreto.

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