La presente norma prevede il caso in cui nel corso del processo si renda necessario ascoltare un sordo, un muto o un sordomuto e riconosce al giudice ampia discrezionalità nel decidere quali forme utilizzare per procedere alla loro interrogazione o escussione, prevedendo la possibilità di porre al soggetto le domande in forma scritta e consentendogli di rispondere allo stesso modo (o, se è possibile, con risposte formulate oralmente).
Qualora, poi, non sia possibile o sia più gravoso procedere per iscritto, il giudice può richiedere la nomina di un
interprete, privilegiandosi sempre la risposta per iscritto, in modo da salvaguardare il rapporto diretto tra giudice e parte.
L’eventuale interprete dovrà essere designato con
ordinanza e prestare
giuramento secondo quanto prescritto dall’
art. 122 del c.p.c.; non è richiesto che lo stesso possieda requisiti particolari, essendo sufficiente che sia in grado di intendere e farsi intendere dal sordo, dal muto o dal sordomuto.