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Articolo 178 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Termini per le impugnazioni e decorrenza

Dispositivo dell'art. 178 Codice di giustizia contabile

1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2(1).

3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti(2).

4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza(3)(4).

5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza(5).

6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile(6).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 81 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 98 comma 1 lettera q) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 81 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 6, comma 3, lettera a), del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.
(5) Tale comma è stato modificato dall'art. 81 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(6) Tale comma è stato modificato dall'art. 81 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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