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Articolo 202 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Casi di revocazione

Dispositivo dell'art. 202 Codice di giustizia contabile

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:

  1. a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
  2. b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;
  3. c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
  4. d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
  5. e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;
  6. f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
  7. g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto(1).

4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 88 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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