1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori(1).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Tale comma è stato modificato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
                
                          
            
                           
         
      




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