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Articolo 22 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ricusazione

Dispositivo dell'art. 22 Codice di giustizia contabile

1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.

3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.

4. La decisione è pronunciata, in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte(1).

5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.

6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti(2).

7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 11 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 11 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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