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Articolo 62 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Esercizio dell'attivitā di riassicurazione

Dispositivo dell'art. 62 Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63 bis, 64, 64 bis, 65, 65 bis, 66 bis, 66 quater, 66 sexies, 66 sexies 1 e 66 septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.

2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.

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