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Articolo 149 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Distanza di sicurezza tra veicoli

Dispositivo dell'art. 149 Codice della strada

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.

Massime relative all'art. 149 Codice della strada

Cass. civ. n. 18884/2015

In caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l’onere di provare tale anomalia. (Nella specie, relativa alla presenza, sulla pubblica via, di una trattrice agricola, la corte territoriale, confermata dalla S.C., ha escluso il carattere anomalo dell’ostacolo poiché il mezzo, sebbene munito di rimorchio privo di dispositivi di illuminazione, era agevolmente avvistabile dal conducente del veicolo tamponante).

Cass. civ. n. 17206/2015

In caso di tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nella specie, un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presunzione de facto d i mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 cod. strada.

Cass. civ. n. 22406/2011

In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 cod. strada. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare al precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell’art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest’ultimo veicolo la violazione dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 cod. strada.

Cass. pen. n. 19635/2010

L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 c.d.s., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all’automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l’attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali. (Fattispecie di omicidio colposo causato dal tamponamento di un auto in panne da parte di un altro veicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa la responsabilità del conducente di quest’ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della carreggiata era impedita dalla presenza di altra autovettura, tenuto conto dell’ora notturna e dell’assenza di illuminazione stradale).

Cass. civ. n. 19493/2007

Per il disposto dell’art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Cass. pen. n. 32920/2004

La ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice della strada relativo all’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza è quella di prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati. (Affermando il principio la Corte ha respinto la censura del ricorrente relativa al punto della sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile della violazione nonostante non vi fosse stato contatto con il veicolo che precedeva).

Cass. civ. n. 8646/2003

Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma c.c. con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna.

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Consulenze legali
relative all'articolo 149 Codice della strada

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Dalmazio B. chiede
martedì 19/05/2020 - Marche
“Superstrada Civitanova Marche Foligno uscita di Macerata ore 07,40 AM,
Uscita intasata normalmente a questa ora del mattino,opportunamente segnalata con più cartelli indicanti auto in coda, con fila auto in uscita ingombrante totalmente la corsia di uscita ed estesa per oltre m.100 nella corsia di marcia destra.
Mia moglie, guidatrice molto prudente che deve superare questa uscita per raggiungere quella di Tolentino, accortasi della lunga e quasi ferma coda, accertatasi che la corsia di sorpasso è libera, dopo aver regolarmente segnalato il cambio di corsia, si immette in corsia di sorpasso ad una velocità prudentemente ridotta(50/60 Km/h) e viene tamponata da un'auto sopraggiungente ad alta velocità che le fa percorrere senza alcun ulteriore incidente circa cento metri della corsia di sorpasso fortunatamente libera da altre vetture. L'auto di mia moglie riporta danni nella parte posteriore per tutta la larghezza. L'auto tamponante riporta danni nella parte frontale esclusivamente. Entrambe la vetture sono in grado di lasciare il luogo dell'incidente autonomamente. A detta della conducente tamponante la sua velocità di marcia era di circa 120 Km/h. La Polizia stradale intervenuta ha rimosso le auto e non potendo fare rilevamenti per mancanza di segni visibili dell'incidente ha redatto un verbale basato esclusivamente sulle dichiarazioni delle conducenti. La dichiarazione di mia moglie è stata presa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata dove è stata condotta con ambulanza chiamata da un automobilista in uscita dalla superstrada.
Vorrei sapere come definire la responsabilità dell'incidente, dovuto esclusivamente alla velocità pericolosa della tamponante.”
Consulenza legale i 24/05/2020
Letto il verbale redatto dalla polizia stradale intervenuta possiamo preliminarmente osservare quanto segue.

Effettivamente, da quanto rilevato dai militi non è possibile ricostruire con certezza le rispettive responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro.
Tuttavia, in caso di tamponamento tra due veicoli occorre tenere presente che vi è una presunzione di responsabilità a carico del mezzo tamponante.
Infatti, l’art. 149 C.d.S al primo comma stabilisce espressamente che: “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Tale principio è del resto ribadito in giurisprudenza costante della Cassazione.
Tra questa, si segnala la sentenza n. 20916 del 2016 relativa ad un caso simile alla presente vicenda in cui il conducente della vettura che procedeva lungo la propria corsia di marcia si vedeva la strada sbarrata da un’altra autovettura che cambiava corsia. In tale pronuncia la Corte, richiamando precedente giurisprudenza, ha sottolineato che: “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo, Cass., 18 marzo 2014, n. 6193)”.
Tale principio è stato ribadito anche nell’ordinanza n.13703 del 2017.

Fermo dunque che vi è una presunzione di responsabilità a carico del conducente che ha tamponato la vettura di Sua moglie, per definire la responsabilità dell’incidente occorre procedere nel modo seguente.

In primo luogo, visto che (stando a quanto scritto nel verbale) a seguito del sinistro sono derivati danni a cose e lesioni, è possibile attivare la procedura di risarcimento prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni laddove le lesioni non superino il 9% (art. 139 codice delle assicurazioni).
E’ quindi possibile inoltrare una denuncia di sinistro alla propria assicurazione (tramite pec o raccomanda a/r) chiedendo il risarcimento dei danni subiti per fatto e colpa esclusivi del conducente che ha tamponato la vettura condotta da Sua moglie.
La compagnia assicurativa, attivata la procedura, avrà 90 giorni di tempo per formulare una offerta risarcitoria. Ricordiamo che in caso di lesioni alla persona, il predetto termine decorre dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di postumi permanenti.
La compagnia ovviamente nominerà un proprio medico per la visita onde accertare la percentuale di invalidità (laddove appunto vi siano postumi permanenti) o comunque la percentuale di danno biologico relativa al periodo di inabilità (nel verbale leggiamo 10 giorni di prognosi), oltre i danni alla vettura.
Naturalmente, laddove la compagnia per qualche ragione non intenda risarcire, occorrerà azionare una causa civile preceduta dall’invito alla negoziazione assistita (condizione di procedibilità ai sensi del D.L 132/2014).

Flavio P. chiede
giovedì 27/10/2016 - Lombardia
“Al comma 6 del 149 si parla di lesioni gravi alle persone:quali?solo a terze persone o è compreso il conducente trasgressore che caduto dalla moto a seguito dell'impatto,ha subito prognosi di 60 giorni?ovvero se con la moto ho strisciato contro l'ultima macchina ferma in fila cadendo e procurandomi lesioni gravi sono soggetto alle sanzioni previste all'art 149 comma 2 ma soprattutto al comma 6?”
Consulenza legale i 03/11/2016
Ad una lettura ragionevole della disposizione dell’art. 149 C.d.S., il comma 6 pare intendere esclusivamente le terze persone e quindi non il conducente lesionato. Ciò sembrerebbe essere a rigor di logica, in quanto come può taluno rispondere delle lesioni che si è creato da solo?
Risponde, infatti, della sanzione amministrativa solo il conducente che abbia cagionato le lesioni alle persone con la sua condotta colposa (nel caso, colpa che risiede nell’imprudenza di non aver mantenuto la distanza di sicurezza). In altre parole: se nell’automobile da lei tamponata, il conducente o un passeggero si fossero procurati lesioni gravi, allora lei ne risponderebbe (salvo quanto si dirà più avanti). Lei non può in alcun modo rispondere di una condotta che si può definire “autolesiva”.

Per quanto concerne l’aspetto di cui ai commi 1 e 2 della norma in commento, Lei potrebbe rispondere del mancato rispetto della distanza di sicurezza e quindi si applicherebbero le sanzioni di cui al comma 4 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 155,00) ovvero al comma 5 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 74,00 a € 299,00) nel caso di danno grave ai veicoli con conseguenti “dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione” tali da giustificare la richiesta di revisione – ai sensi dell’art. 80, comma 7 C.d.S. – (ma non pare essere questo il suo caso).

Per completezza narrativa si riporta una recente massima della Corte di Cassazione: “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2 c.c., è superata, ex art. 149, comma 1 C.d.S., dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (C. Cass., sez. III, 21/4/2016 n. 8051).
In altre parole, lei potrebbe andare indenne da qualsivoglia responsabilità sol se riuscisse a dimostrare che il tamponamento è avvenuto per causa a lei non imputabile (in altre parole, se riesce a dimostrare di non aver potuto fare nulla per evitare la collisione).