Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19635 del 25 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 c.d.s., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all’automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l’attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali. (Fattispecie di omicidio colposo causato dal tamponamento di un auto in panne da parte di un altro veicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa la responsabilità del conducente di quest’ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della carreggiata era impedita dalla presenza di altra autovettura, tenuto conto dell’ora notturna e dell’assenza di illuminazione stradale).

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