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Articolo 125 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Gradualitā ed equivalenze delle patenti di guida

Dispositivo dell'art. 125 Codice della strada

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

  1. a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
  2. b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

  1. a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
  2. b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
  3. c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;
  4. d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
  5. e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
  6. f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
  7. g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
  8. h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.

3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione(1).

3-quater. Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione(1).

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 317 euro.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) I commi 3-ter e 3-quater sono stati introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera a) della L. 25 novembre 2024, n. 177.

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Consulenze legali
relative all'articolo 125 Codice della strada

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A. F. chiede
giovedė 27/03/2025
“Mi scuso in anticipo per l'uso di termini forse impropri.
Per motivi sanitari la mia patente deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. Chiedendo telefonicamente chiarimenti sulla compilazione di un modulo per il rinnovo fissato il 15/4 mi è stato detto che la mia attuale patente è "zero alcool", la qual cosa non mi era mai stata comunicata formalmente. É "normale"?
Recatomi dai carabinieri per chiarimenti, mi hanno detto che dal loro database risulto effettivamente "zero alcool".
A mia domanda sulle sanzioni, l'agente mi ha risposto che il superamento della soglia zero prevede già ritiro della patente e reato penale.
Ho consultato il cds che all'articolo 186bis parla di limite zero per neopatentati, minori di anni 21 e professionisti, ma come conseguenze per valori tra 0 e 0.5 prevede solo sanzione amministrativa e decurtazione punti e non ho trovato altrove indicazioni sulle sanzioni per patentati zero alcool per altre ragioni.
(magari é in altre leggi specifiche che però esulano.dalle mie capacità di ricerca)
Ora, al di là di considerazioni mediche per le quali può essere ragionevole un maggior rigore chiedo:
1) É in qualche modo possibile una lamentela formale per la mancata informazione al sottoscritto?
2) dato che lo specialista che mi segue sostiene che nel mio caso non vi siano ragioni per un limite "zero alcool", c'è qualche possibilità di opporsi al provvedimento?
3) come posso avere un'informazione certa sulle sanzioni previste per il.superamento del valore zero nel mio caso? (dato che una norma scritta ci deve pur essere da qualche parte)
Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Consulenza legale i 04/04/2025
Va precisato che la presente fattispecie è diversa rispetto a quella prevista dall’art. 186 bis del Codice della strada, posto che - nel nostro caso - l’indicazione “zero alcol” deriva da una valutazione di tipo medico, relativa ai requisiti psicofisici dell’interessato ad opera della commissione medica e non da comportamenti dello stesso, quali la guida in stato di ebbrezza.


Quanto alla prescrizione, inoltre, si rileva che non si tratta di un elemento nuovo, in quanto già presente sulla patente oggetto di rinnovo, come emerge dal codice in essa indicato. Tale limitazione dovrebbe, quindi, risultare dalla documentazione rilasciata in occasione del precedente esame della commissione medica.


Tanto chiarito, si può rispondere ai quesiti nell’ordine in cui sono stati posti:
1) È in qualche modo possibile una lamentela formale per la mancata informazione al sottoscritto?
Non sembrano essere previste modalità specifiche di informazione, a parte il rilascio dell’esito della visita della commissione e l’indicazione del codice sulla patente di guida, con la conseguenza che oggi appare difficoltoso contestare tale aspetto;
2) dato che lo specialista che mi segue sostiene che nel mio caso non vi siano ragioni per un limite "zero alcool", c'è qualche possibilità di opporsi al provvedimento?
Nel caso la commissione confermi tale limitazione in occasione della prossima visita, il modo più spedito per contestare l’esito (escludendo il ricorso al TAR che presenta costi rilevanti) è quello di rivolgersi alle strutture della Direzione Sanità RFI, che possono effettuare una nuova visita riesaminando le conclusioni della commissione medica. Le relative istruzioni sono consultabili a questo link;
3) come posso avere un'informazione certa sulle sanzioni previste per il superamento del valore zero nel mio caso?
Le sanzioni per il mancato rispetto della prescrizione “zero alcol” sono previste dall’art. 125 del Codice della strada, comma 3-quater, secondo cui “fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a “LIMITAZIONE DELL’USO - Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione”. Il comma 3 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 638 euro, mentre il comma 5 prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.


C. P. chiede
mercoledė 20/04/2022 - Veneto
“RINNOVO PATENTE IN COMMISSIONE MEDICA. CAUSA UN PROBLEMA FISICO ALLA MANO SINISTRA RINNOVO PATENTE CON COD. 1002 GUIUDA CON CAMBIO AUTOMATICO. SE GUIDO CON CAMBIO MANUALE A QUALI SANZIONI VADO INCONTRO?”
Consulenza legale i 22/04/2022
In relazione al caso prospettato nel quesito, l’art. 125 del Codice della strada prevede quanto segue:

1- una sanzione da 158 euro a 638 euro per chiunque conduca un mezzo o circoli in condizioni diverse da quelle indicate nel codice di modifica del veicolo riportato sulla patente (tra i quali rientra appunto il codice 1002, ai sensi dell’Allegato 1 al D. Lgs. n. 59/2011);

2- una sanzione da 80 euro a 317 euro per chi sia munito di patente speciale e guidi un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta;

3- la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.

Si specifica che, oltre alle suddette sanzioni, c'è il rischio di incorrere anche in problemi con la copertura assicurativa nel malaugurato caso di incidente.