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Articolo 120 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116

Dispositivo dell'art. 120 Codice della strada

1. (1)Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto [provvede](2) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1(3)(4).

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.084 a € 3.253.

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo(5).

Note

(1) La rubrica è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lettera g), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 9 febbraio 2018, n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 14/02/2018, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente".
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 20 febbraio 2020, n. 24, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale".
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 27 maggio 2020, n. 99, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)".
(5) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera g), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Massime relative all'art. 120 Codice della strada

Cass. pen. n. 13532/2013

L’annullamento del provvedimento illegittimo di revoca della patente determina il ripristino della situazione giuridica preesistente ed ha, pertanto, efficacia «ex tunc», con la conseguenza che non integra il reato di cui all’art. 116, comma 13, c.d.s. [n.d.r. ora comma 15] la condotta di colui che guidi con patente assoggettata a provvedimento di revoca successivamente annullato, in quanto, in tal caso, egli non può dirsi sfornito del titolo abilitativo, alla data di accertamento dell’infrazione.

Cass. civ. n. 2446/2006

La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 8693/2005

In tema di circolazione stradale, l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all’uso della patente di guida, chieda l’annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al petitum diretto ed immediato, costituito dall’annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.

Cass. civ. n. 6630/2003

In caso di impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della patente, emesso ai sensi dell’art. 120 del codice della strada nei confronti della persona condannata a pena detentiva non inferiore a tre anni allorché l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura, la competenza giurisdizionale spetta al giudice amministrativo, atteso che detto provvedimento, caducando, con effetto ex nunc, la precedente autorizzazione a condurre veicoli in considerazione dell’accertato venir meno dei relativi requisiti, è idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva dell’interessato, e la relativa tutela è diretta all’annullamento dell’atto amministrativo, preclusa al giudice ordinario al di fuori dei casi in cui la legge considera la revoca della patente come sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del codice della strada.

Cass. pen. n. 7601/1995

L'art. 231, comma 1 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, ha abrogato il codice stradale previgente (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) e quindi anche l'art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, che prevedeva il reato di guida senza patente o con patente revocata ai sensi degli artt. 82 e 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2 D.P.R. n. 393/59, già modificato per effetto della L. 3 agosto 1988, n. 237, che aveva soppresso la misura di prevenzione della diffida. Peraltro, la condotta di coloro che guidano autoveicoli, senza avere ottenuto la patente, in quanto privi dei requisiti morali previsti dall'art. 120 c.s. vigente o senza essere in possesso della patente perché revocata a causa del difetto di quei requisiti, è sanzionata oggi dall'art. 116, nn. 13 e 14 del suddetto codice stradale. Da ciò consegue che con l'abrogazione dell'art. 6 L. n. 575/65 non vi è stata abolitio criminis, ma solo successione di norme incriminatrici, essendo diversamente disciplinato un fatto considerato come reato dalla legge precedente. (Fattispecie nella quale si è applicato come più favorevole, in virtù del dettato dell'art. 2, comma 3, c.p., l'art. 116 c.s. vigente, atteso il più mite trattamento sanzionatorio).

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Ornella M. chiede
sabato 03/08/2019 - Campania
“Buongiorno,
Ho necessità di sapere cosa devo fare per riconseguire la patente di guida, vi illustro il mio caso specifico
A febbraio del 2015 è passata in giudicato la sentenza della condanna da cui è derivata l'ordinanza della prefettura che disponeva la revoca della mia patente d guida, anche se la condanna nn era relativa ne ad incidenti ne a guida in stato di ebrezza, siccome non mi hanno mai notificato l'ordinanza, ma ho scoperto della sua esistenza per caso recandomi alla scuola guida perché la patente scadeva a luglio e volevo rinnovarla, e siccome so che i termini per riavere la patente sono 3 anni dalla data di emissione della sentenza iniziale, come si procede per accertare che i 3 anni siano decorsi non avendo mai avuto notifiche? Quando e come posso richiedere una nuova patente?chi deve accettare che sono passati i 3 anni sia dalla sentenza ke dall'ordinanza della prefettura? Sn a conoscenza anche del fatto le decorsi i 3 anni dal deposito dell'ordinanza, gli enti previsti alla notifica della stessa, dovrebbero avere a loro volta 3 anni per consegnare la notifica decorsi i quali, non dovrebbero più poter legittimizzare l'ordinanza, è così? E nel caso come si procede per rendere nulla l'ordinanza?
Se poteste darmi delucidazioni vi sarei molto grata.
Cordialmente
M. Ornella”
Consulenza legale i 12/08/2019
Stando alle informazioni fornite nel quesito (secondo cui la revoca della patente sarebbe derivata da condanna penale, ma non si tratterebbe né di guida in stato di ebbrezza né di incidente stradale), in questo caso sembrerebbe applicabile l’art. 120 del C.d.S., rubricato “requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida”.
In particolare, la norma in esame stabilisce, al primo comma, che non possono conseguire la patente di guida:
- coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste da determinate leggi in materia di pubblica sicurezza;
- le persone condannate per determinati reati, elencati dalla norma, nonché i soggetti destinatari delle misure in essa espressamente menzionate.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che, se le predette condizioni soggettive si verificano successivamente al rilascio della patente di guida, il prefetto provvede (o, meglio, può provvedere, nel testo risultante a seguito di sentenza della Corte Costituzionale) alla revoca della patente stessa.
Qui la legge prevede un termine: infatti la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o - è il caso che evidentemente ci riguarda - dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Attenzione, però: si tratta di un termine che riguarda l’emissione del provvedimento, non la sua notifica. Per la notifica in effetti il Codice non stabilisce termini né, tantomeno, nullità - o, meglio, decadenza - per la loro inosservanza. In mancanza di tale espressa previsione non può parlarsi di invalidità o inefficacia del provvedimento prefettizio di revoca per effetto della mancata notifica: salva, come si è visto, la diversa ipotesi della sua mancata emissione.

Da ultimo, chi ha subito la revoca ai sensi del comma 2 (quindi, nel nostro caso, condanna penale), non può conseguire una nuova patente di guida “prima che siano trascorsi almeno tre anni.
La norma non precisa il dies a quo, cioè il termine iniziale da cui decorrono i tre anni necessari per conseguire una nuova patente.
Tuttavia, ben potrà farsi applicazione del principio, enunciato dalla giurisprudenza (sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di revoca conseguente alla condanna per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), secondo cui i tre anni decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza penale (così Cass, Civ., Sez. II, 13508/2019; in tale occasione la Suprema Corte ha osservato che la revoca della patente è un atto ad efficacia istantanea adottabile dall'autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato).
Del resto, una simile soluzione appare coerente con la previsione, sopra esaminata, dell’art. 120 C.d.S., laddove stabilisce che la revoca non può essere disposta dal Prefetto una volta trascorsi tre anni proprio dal passaggio in giudicato della condanna penale.