Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13532 del 22 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L’annullamento del provvedimento illegittimo di revoca della patente determina il ripristino della situazione giuridica preesistente ed ha, pertanto, efficacia «ex tunc», con la conseguenza che non integra il reato di cui all’art. 116, comma 13, c.d.s. [n.d.r. ora comma 15] la condotta di colui che guidi con patente assoggettata a provvedimento di revoca successivamente annullato, in quanto, in tal caso, egli non può dirsi sfornito del titolo abilitativo, alla data di accertamento dell’infrazione.

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