Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14656 del 22 giugno 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall’art. 142 dello stesso codice, qualora si contesti l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell’accertamento della violazione, è necessario verificare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione permanente delle predette caratteristiche, mediante i relativi accertamenti operati dalla Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 97 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

(massima n. 2)

Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per «circolazione» deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale. (Fattispecie concernente la violazione dell’art. 97 del codice della strada da parte del proprietario di un ciclomotore, fermo al momento dell’accertamento, che tuttavia presentava una alterazione delle caratteristiche tecniche idonea al superamento, da parte del mezzo in movimento, della velocità massima consentita).

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