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Articolo 50 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Velocipedi

Dispositivo dell'art. 50 Codice della strada

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h(1)(2)(4).

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo(3)(4).

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97(5).

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1(5).

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.
Comma così modificato dall'art. 1, comma 668, L. 30 dicembre 2020, n. 178. La stessa legge, con l'art. 1, comma 669, ha disposto che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
(2) La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 75) che "Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto".
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a-septies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera c), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito. con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
(5) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera c), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito. con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

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Giacomo B. chiede
mercoledė 02/06/2021 - Sicilia
“Buonasera,
In caso di eccesso di velocità con un monopattino con potenza nominale superiore a 500W ma inferiore ai 2000W, qual è l'elenco completo delle sanzioni a cui si va incontro e il relativo importo? Grazie.”
Consulenza legale i 09/06/2021
Al fine di rispondere al quesito, è necessario distinguere i profili della potenza del monopattino elettrico da quello della violazione dei limiti di velocità, che danno origine a fattispecie sanzionatorie che non vanno confuse tra loro.

La potenza è considerata dalla normativa di riferimento per quanto riguarda la possibilità per i monopattini in questione di circolare in quanto equiparati ai velocipedi e soggetti alla relativa disciplina di cui all’art. 50 Codice della strada (art. 1, c. 75 e ss., L. n. 160/2019, come modificato art. 33 bis D.L. n. 162/2019, convertito in L. 8/2020).
In particolare, tale definizione è riservata ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW e rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019.
Il successivo comma 75 bis stabilisce che chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle suddette è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Se il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW viene in aggiunta applicata anche la sanzione accessoria della confisca del mezzo.
Si specifica che tali sanzioni vengono irrogate per solo fatto di circolare su strada con un monopattino non conforme alle caratteristiche fissate dalla Legge, indipendentemente dal fatto che si rispetti o meno la velocità consentita.

Quanto al superamento dei limiti di velocità, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ove venga rilevata una velocità superiore a 25 Km/h e superiore anche al limite imposto per la strada, troverà applicazione la sola sanzione di cui all'art. l, comma 75 ter della Legge sopra citata (in quanto norma speciale), che prevede il pagamento da parte del trasgressore di una somma da euro 100 a euro 400.
Nell’ipotesi in cui, invece, la velocità tenuta sulla carreggiata sia inferiore o uguale a 25 km/h, ma superiore al limite vigente sulla carreggiata, rimane ferma l'applicabilità dell'art. 142 CdS, che stabilisce le sanzioni pecuniarie ai commi da 7 a 9 bis, ai quali si rimanda.
Per quanto riguarda infine la circolazione sulle piste ciclabili, la stessa circolare ministeriale nota che, salvo diversa segnalazione, è consentito tenere la velocità imposta sulla strada di cui le piste sono parte; in caso di superamento dei limiti imposti sulla pista trovano sempre applicazione le sanzioni dell'art. 142 CdS, ma non quelle previste dall’art. 75 ter, L. n. 160/2019 (Ministero dell’Interno, Dipartimento pubblica sicurezza – servizio Polizia stradale, circolare 09.03.2020, n. 18946).