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Articolo 30 Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Responsabilitą dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identitą digitale e dei conservatori

Dispositivo dell'art. 30 Codice dell'amministrazione digitale

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

2. [Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.](1)

3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3bis.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

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