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Articolo 29 Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Qualificazione dei fornitori di servizi

Dispositivo dell'art. 29 Codice dell'amministrazione digitale

1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. [I soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida.](1)

2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.

3. [Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44bis, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

  1. a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
  2. b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto. ](2)

4. La domanda di qualificazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa(3).

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. [Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.](4)

8. [Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.](4)

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID (256), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note

(1) Periodo soppresso dal D.L. 16 luglio 2020, 76.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(3) I commi 1, 2 e 4 e la rubrica della presente disposizione sono stati modificati dall'art. 25, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(4) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

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