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Articolo 130 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico

Dispositivo dell'art. 130 Codice dell'ambiente

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

  1. a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  2. b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  3. c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Massime relative all'art. 130 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 13893/2009

È devoluta alla giurisdizione amministrativa l'impugnazione dell'atto di diffida dall'attivazione di scarichi di acque reflue in assenza di autorizzazione, emanato da un dirigente della Provincia che, pur avendo funzioni di vigilanza in materia, non abbia la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria (non rientrando nelle previsioni generali dell'art. 57 cod. pen. ed in quelle di una legge speciale); tale atto, infatti, può riconoscersi il carattere di provvedimento amministrativo di carattere autoritativo, in quanto emesso dall'ente cui gli artt. 124 e 130 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 assegnano la competenza in materia di autorizzazione agli scarichi ed il relativo potere di diffida e revoca dell'autorizzazione.

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