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Articolo 107 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Scarichi in reti fognarie

Dispositivo dell'art. 107 Codice dell'ambiente

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Massime relative all'art. 107 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 23464/2009

Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attivitā che non attengono al prevalente metabolismo umano ed alle attivitā domestiche e pertanto anche quelle derivanti dalla lavorazione delle macchine agricole ed industriali. Gli scarichi non occasionali e non autorizzati di acque reflue industriali costituiscono reato, anche se operati nella rete fognaria e sottoposti a preventivo trattamento di depurazione ed indipendentemente dal superamento dei valori limite indicati nelle tabelle, in quanto la sanzione penale non č correlata alla prova dell'effettivo inquinamento, ma alla violazione delle norme che impongono all'utente di richiedere le autorizzazioni e i controlli degli enti pubblici preposti alla specifica salvaguardia del territorio.

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