Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23464 del 11 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attivitā che non attengono al prevalente metabolismo umano ed alle attivitā domestiche e pertanto anche quelle derivanti dalla lavorazione delle macchine agricole ed industriali. Gli scarichi non occasionali e non autorizzati di acque reflue industriali costituiscono reato, anche se operati nella rete fognaria e sottoposti a preventivo trattamento di depurazione ed indipendentemente dal superamento dei valori limite indicati nelle tabelle, in quanto la sanzione penale non č correlata alla prova dell'effettivo inquinamento, ma alla violazione delle norme che impongono all'utente di richiedere le autorizzazioni e i controlli degli enti pubblici preposti alla specifica salvaguardia del territorio.

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