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Articolo 78 septies Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Calcolo dei valori medi

Dispositivo dell'art. 78 septies Codice dell'ambiente

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalitą per la classificazione dello stato di qualitą dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando č effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, č indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica č superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.

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