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Articolo 50 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 50 Codice dell'ambiente

Articolo abrogato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi Allegati.]

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