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Articolo 14 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Consultazione

Dispositivo dell'art. 14 Codice dell'ambiente

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

  1. a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
  2. b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
  3. c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
  4. d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
  5. e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
  6. f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi(1).

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Massime relative all'art. 14 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 129/2011

È inammissibile, per assoluta genericità della prospettazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b), L.R. 11 giugno 2010, n. 12, Trento, nella parte in cui stabilisce che per l'approvazione del piano provinciale della mobilità (assoggettato alla valutazione ambientale strategica) la struttura e gli enti ivi previsti esprimano il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, in relazione all'art. 14, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui il termine per i pareri non può essere inferiore a sessanta giorni, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6; 10, commi 2, secondo periodo, e 3; 12, commi 2, 3 e 4; 14, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale", per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione. Lo Stato non è infatti tenuto a concordare con le Regioni le norme di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

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