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Articolo 287 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abilitazione alla conduzione

Dispositivo dell'art. 287 Codice dell'ambiente

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. (1)

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1. (1)

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'autorità che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo comma 1, limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale"; comma 4, limitatamente alle parole "senza necessità dell'esame di cui al comma 1"; comma 5, limitatamente alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro"; comma 6.

Massime relative all'art. 287 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 250/2009

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di commi di un articolo del codice dell'ambiente diversi da quelli per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso. Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse in relazione all'art. 76 Cost., trattandosi di censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa. Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". È costituzionalmente illegittimo l'art. 287, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale", per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., trattandosi di disposizione che - disciplinando l'addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall'ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa - rientra nella materia, oggetto di potestà legislativa residuale della Regione, concernente la formazione professionale. Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, ma ne costituisce piuttosto un cardine. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute (quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale), rendono, perciò, infondate le censure delle Regioni ricorrenti che ne contestano il carattere dettagliato. In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve). Sono costituzionalmente illegittime, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le disposizioni dell'art. 287, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto intrinsecamente collegate a quelle di cui al comma 1, per la parte in cui esso è stato dichiarato incostituzionale.

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