Corte costituzionale sentenza n. 250 del 24 luglio 2009

(6 massime)

(massima n. 1)

L'art. 267, c. 4, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006 non prevede l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e ne ledono l'autonomia finanziaria. La disposizione in oggetto si limita infatti ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio determinate «misure», la cui natura e il cui contenuto - allorché vengano adottate - non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni. Tra queste, non vi è dubbio che spicchi la competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, mentre va esclusa la configurabilità di una competenza residuale concernente l'assetto asseritamente locale del sistema energetico; parimenti non si può escludere che le misure "promosse" dallo Stato possano lambire l'ambito riservato al governo del territorio, piuttosto che l'autonomia finanziaria della Regione, pur in un contesto finalistico che parimenti attiva le competenze nazionali in tema di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza: sarà, perciò, necessario che l'intervento dello Stato sia rispettoso di siffatti limiti, anche con riguardo all'introduzione di forme di coinvolgimento della Regione.

(massima n. 2)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271 "in relazione agli Allegati" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, poiché tale disposizione non è espressamente indicata tra le norme che la Giunta regionale, per mezzo di apposita delibera, ha ritenuto di sottoporre al controllo della Corte. Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve).

(massima n. 3)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa in relazione all'art. 76 Cost., avendo la ricorrente omesso l'indicazione dei principi generali della legge delega che sarebbero stati asseritamente violati, con conseguente impossibilità di scrutinare il merito della censura. Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, dei D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione censurata ha la finalità di valorizzare le competenze regionali, aprendo un ulteriore campo di intervento alle Regioni in presenza di situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, seppur subordinandone la relativa azione all'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, provvedendo, nel concorso della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente con quella concorrente in materia di tutela della salute, ad allocare l'esercizio della funzione in sede regionale, dimostrandosi così rispettosa dell'art. 118 Cost. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate, nel complesso, con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., avendo le Regioni ricorrenti evocato parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché omesso di specificare le ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali. In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve).

(massima n. 4)

Va dichiarata l'inammissibilità, per assenza di censure alla norma impugnata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(massima n. 5)

Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse in relazione all'art. 76 Cost., trattandosi di censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di disposizione che, perseguendo l'obiettivo di prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico, si inquadra nell'esercizio della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma, nell'imporre l'obbligo di denuncia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza superiore al valore di soglia, deve ritenersi espressiva di un principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute ed energia. Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve).

(massima n. 6)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di commi di un articolo del codice dell'ambiente diversi da quelli per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso. Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse in relazione all'art. 76 Cost., trattandosi di censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa. Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". È costituzionalmente illegittimo l'art. 287, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale", per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., trattandosi di disposizione che - disciplinando l'addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall'ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa - rientra nella materia, oggetto di potestà legislativa residuale della Regione, concernente la formazione professionale. Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, ma ne costituisce piuttosto un cardine. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute (quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale), rendono, perciò, infondate le censure delle Regioni ricorrenti che ne contestano il carattere dettagliato. In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve). Sono costituzionalmente illegittime, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le disposizioni dell'art. 287, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto intrinsecamente collegate a quelle di cui al comma 1, per la parte in cui esso è stato dichiarato incostituzionale.

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