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Articolo 284 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Installazione o modifica

Dispositivo dell'art. 284 Codice dell'ambiente

1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis. In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta. Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti allegato I, parte IV-bis, alla Parte Quinta(1).

2-quater. È tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.

Note

(1) I commi 1, 2-bis e 2-ter sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102.

Massime relative all'art. 284 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 250/2009

Va dichiarata l'inammissibilitą delle questioni di legittimitą costituzionale degli artt. 284 e 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse in relazione all'art. 76 Cost., trattandosi di censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa. Non č fondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di disposizione che, perseguendo l'obiettivo di prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico, si inquadra nell'esercizio della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma, nell'imporre l'obbligo di denuncia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza superiore al valore di soglia, deve ritenersi espressiva di un principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute ed energia. Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimitą costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". In relazione alle questioni di legittimitą costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, č infondata l'eccezione di inammissibilitą del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardivitą della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve).

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