1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo(1).
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253(2).
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.
4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(1).
4-ter. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente(2).








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