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Articolo 232 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico

Dispositivo dell'art. 232 Codice dell'ambiente

1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197(1).

2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" è sosituita dalla disgiunzione: "o".

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 232 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 31396/2006

Le acque di sentina rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi degli artt. 183 e 232 del D.Lgs. n. 152 del 2006, e vanno considerate tali fino alla ultimazione della procedura di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma terzo lett. h) del citato decreto n. 152, può portare a generare combustibili. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di destinazione diretta al consumo, e che pertanto non può essere soggetto ad accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero). (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 22 febbraio 2006).

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