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Articolo 185 ter Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 09/10/2026]

Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali

Dispositivo dell'art. 185 ter Codice dell'ambiente

1. (1)I limiti previsti dall'articolo 185 bis, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

3. La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.L. 8 ottobre 2026, n. 177.

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