(massima n. 1)
            Considerato che la giurisdizione esclusiva derivante dall'attribuzione data dall'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n.  90  e  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  14  luglio 2008,  n.  123  "Misure  straordinarie  per  fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di  protezione civile",  concerne  unicamente  "tutte  le  controversie, anche  in  ordine  alla  fase  cautelare,  comunque  attinenti alla  complessiva  azione  di  gestione  dei  rifiuti"; considerato che nella nozione di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 177 e sgg. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme  in  materia  ambientale"  non  comprendono  gli strumenti  di  provvista  di  risorse  umane  e  materiali, consequenzialmente  nel  caso  di  specie  va  ritenuto  il difetto  della  giurisdizione  amministrativa  esclusiva.