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Articolo 16 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Comunicazioni e notificazioni

Dispositivo dell'art. 16 Codice del processo tributario

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2(1)(3).

1-bis. [Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.](2)

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 31 agosto 2022, n. 130.
(2) Comma abrogato dal D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

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Consulenze legali
relative all'articolo 16 Codice del processo tributario

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Stefano N. chiede
domenica 06/05/2018 - Campania
“Con la presente il sottoscritto N. S. chiede a vs studio un quesito su un ricorso rigettato dalla commissione tributaria di 1 grado con una motivazione che al sottoscritto sembra strana in quando nella presentazione del suddetto ricorso è stata seguita procedura corretta nel seguire tutto ciò che è stato indicato nelle indicazioni necessarie per la presentazione del ricorso stesso. Infatti come indicato nella cartella di cui allego copia la presentazione del ricorso si poteva presentare come indicato 1)con notifica 2)raccomandata A/R in plico senza busta 3) consegna diretta del ricorso. Per questo è stato scelta la consegna diretta presso l’ufficio incaricato che ha messo sull’atto alla consegna timbro e n. di protocollo sulla copia restituita al sottoscritto. DI questa procedura le mando copia e le comunico che i tempi sono stati tutti rispettati. Il contenuto del ricorso era fondato sull’ annullamento di 3 cartelle di importi diversi di cui una intestata al sottoscritto come persona fisica che esercita il ruolo di amministratore di una s.n.c. ed autorizzata dal Comune ad esercitare piccola rivendita di materiale edili su una superfice ad uso esclusivo di mq 50 ed la restante superficie di maggior estensione che secondo regolamento comunale esente dal pagamento della tassa sui rifiuti urbani in quanto i rifiuti prodotti da questa area non sono urbani e devo come dimostrato smaltire i suddetti rifiuti a spese proprie come da documenti allegati al ricorso come autorizzato dalla regione con l’obbligo della iscrizione all’albo dei gestori ambientali con regolari formulari oppure da terzi autorizzati e regolari formulari e rilascio di regolare fattura. Vi invio copia del ricorso e della risposta negativa e sapere dove abbiamo sbagliato e dovendo fare appello a questa sentenza vi chiedo di propormi un preventivo per l’elaborare ricorso in appello perché come si sono svolti i fatti la cosa non mi risulta affatto chiara infatti come si può notare che la società si è costituita e ha annullata del tutto la cartella di pagamento relativa alla superfice autorizzata dal comune ad esercitare l’attività di rivendita dichiarando nulla la materia del contendere come si evince dalla sentenza allegata in copia, e siccome tutte le cartelle facevano parte di un unico ricorso allora non capisco perché non sono state annullate tutte le cartelle esattoriali anche perché le altre superfici erano esenti come da regolamento di cui allego copia degli articoli interessati, e nonostante abbia richiesto sopraluogo e verbalizzare le estensione delle aree esenti questi hanno ignorato tale richiesta ed hanno scritto delle aree a loro piacimento.”
Consulenza legale i 22/05/2018
La Commissione Provinciale (d’ora innanzi CTP) incaricata della risoluzione della controversia ha fatto applicazione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 16 del D.Lgs. 546/92, interpretazione avvallata da alcune sentenze della Corte di Cassazione, pure richiamate nella parte motiva del provvedimento.

Tale orientamento parte dalla dizione letterale dell’art. 16 del d.lgs. 546/92 il quale recita “Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.”
Ed effettivamente, a differenza di quanto accade per il procedimento civile, nel processo tributario le notificazioni possono avvenire per mezzo dell’ufficiale giudiziario, per mezzo del servizio postale ovvero personalmente, consegnandole a mani al soggetto per legge indicato per la ricezione dell’atto.

Tuttavia il d.lgs. 546/92, nel prevedere che le notifiche possano essere fatte anche mediante consegna a mani, parla esclusivamente di quelle che evidentemente sono dirette all’ufficio del Ministero delle Finanze (quindi Agenzie delle Entrate) e quelle che sono dirette ad un Ente Locale, che a detta della Corte di Cassazione sarebbero solamente quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni).

In questo senso sembrano esclusi dal novero dei soggetti ai quali la notifica può essere fatta mediante consegna a mani, gli enti privati (qual è ad esempio un consorzio di bonifica) ovvero comunque tutti gli enti che non sono né Agenzie delle Entrate né “enti locali” ai sensi del TUEL.
Secondo la CTP la società addetta, affidataria del servizio di riscossione della TARI per conto del Comune, non rientra tra i soggetti abilitati a ricevere una notifica consegnata a mani, rendendo inammissibile il ricorso.

L’assunto, ripreso dalla pronuncia della Corte di Cassazione, sembra difficilmente superabile ma potrebbe essere comunque opportuno contestare tale interpretazione della norma che, in realtà non fa alcun riferimento al TUEL, e che statuisce sulla vicenda senza aver preliminarmente analizzato la natura giuridica della società addetta alla riscossione, che potrebbe essere una società a totale partecipazione pubblica da parte di enti locali e ad essi assimilabile.

Quel che, ad avviso di chi scrive, è invece sindacabile in un giudizio d’appello è la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non sanata la nullità della notifica del ricorso.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 19854/2004, ha già da tempo affermato che "La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato”.
Se dunque sono applicabili gli istituti del processo civile, in subiecta materia va considerato che l’art. 156 c.p.c. prevede, quale principio generale, che “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”: cioè anche se la notifica è nulla, la nullità può essere sanata se lo scopo dell'atto è in concreto raggiunto.

Ebbene la notifica alla società di riscossione aveva lo scopo di convenirla nel giudizio in cui si chiedeva l’annullamento delle cartelle di pagamento dalla stessa emesse, al fine di mettere la società nella condizione di contraddire alle ragioni del contribuente e difendere il proprio operato, scopo che sicuramente è stato raggiunto dal momento che la medesima si è regolarmente costituita nel procedimento .

La CTP ha, su questo punto, erroneamente fatto applicazione del principio espresso dalla Cassazione nella richiamata ordinanza n. 14679/2016 sostenendo che “le fattispecie in relazione alle quali sono previste dall'ordinamento decadenze attengono a norme di stretta interpretazione (cfr., in generale, più di recente, Cass. sez. unite 16 marzo 2015, n. 5160). In relazione a tale profilo non può non rilevarsi come, nella fattispecie in esame, risulti assolutamente non pertinente il richiamo, nella memoria depositata in atti da parte ricorrente, del principio affermato da Cass., sez. unite 18 aprile 2016, a 7665, quanto alla sanatoria per raggiungimento dello scopo di irrituale notifica di atto (controricorso in cassazione) a mezzo PEC, atteso che l'oggetto della controversia in questa sede concerne la possibilità o meno di desumere in via interpretativa una decadenza e non di sanare un vizio di notifica”.

Invero il caso riguardava la notifica della sentenza avvenuta con modalità illegittime da parte della parte vittoriosa, notifica che serve ai fini della decorrenza dei termini di decadenza per impugnare quella sentenza. Lo scopo quindi è quello di far decadere una parte dal compiere una determinata attività.

In questa parte, la sentenza della CTP si manifesta frutto di un copia ed incolla del provvedimento della Suprema Corte che però, non essendo nemmeno stato virgolettato, risulta fuori contesto nel caso de quo

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 7665/2016 affermava sul punto che “il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002)".
Continua la Corte sottolineando che “è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”.

Alla luce di queste considerazioni, la costituzione in giudizio della società di riscossione ha sanato i vizi della notifica e pertanto si consiglia di impugnare la sentenza per l’errata motivazione e la violazione di legge con riferimento a quella parte della decisione in cui la CTP ha ritenuto non sanata la ritenuta irregolarità della notifica consegnata a mani.

Nell’occasione dovranno essere riproposte tutte e solamente le doglianze già proposte in primo grado, atteso che non è più possibile proporre nuovi motivi per i quali le cartelle di pagamento debbono essere annullate.