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Articolo 62 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Appello cautelare

Dispositivo dell'art. 62 Codice del processo amministrativo

1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.

3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11.

4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.

Spiegazione dell'art. 62 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’appello cautelare.
Le ordinanze cautelari, infatti, sono appellabili innanzi al Consiglio di Stato.
Per proporre appello, nello specifico, è previsto un duplice termine:
  • termine breve: 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza;
  • termine lungo: 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza non pubblicata.
Una volta notificato, l'appello deve poi essere depositato nel termine di cui all'articolo 45, cioè nel termine di 30 giorni.
Sull’impugnazione il Collegio decide in camera di consiglio con ordinanza. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
Tanto sancito, con la norma in oggetto il legislatore richiama una serie di previsioni relative al giudizio cautelare di primo grado, che dunque troveranno applicazione anche nell’ambito dell’appello cautelare.

Massime relative all'art. 62 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 39/2019

Nel processo amministrativo, il Consiglio di Stato è incompetente a confermare o revocare la misura cautelare concessa con decreto del presidente del Tar, in quanto, ai sensi dell'art. 62 cod. proc. amm., la pronuncia cautelare collegiale del Consiglio di Stato non può precedere quella del Tar, essendo configurata esclusivamente quale decisione avente ad oggetto una decisione cautelare assunta in primo grado nella sede collegiale.

Cons. Stato n. 5971/2018

Nel processo amministrativo, è ammesso l'appello contro il decreto cautelare pronunciato dal presidente del Tar (nella specie, in accoglimento dell'appello contro il decreto presidenziale che aveva respinto l'istanza cautelare, il ricorrente è stato ammesso a sostenere con riserva le prove scritte dell'esame d'avvocato).

Cons. Stato n. 2587/2018

Le istanze di riproposizione (anche in termini ampliativi) dell'istanza cautelare per allegati "mutamenti nelle circostanze" in tesi sopravvenuti alla decisione, da parte del Consiglio di Stato, di un appello cautelare devono comunque proporsi davanti al giudice competente per il merito e presso cui pende la causa, ossia il Tar, salva l'ordinaria facoltà di impugnazione della relativa decisione ai sensi dell'art. 62 c.p.a. Le domande di riproposizione (anche in termini ampliativi) dell'istanza cautelare per allegati "mutamenti nelle circostanze" in tesi sopravvenuti alla decisione, da parte del Consiglio di Stato, di un appello cautelare devono comunque proporsi davanti al giudice competente per il merito e presso cui pende la causa, ossia il Tar, salva l'ordinaria facoltà di impugnazione della relativa decisione ai sensi dell'art. 62 c.p.a. (dichiara inammissibile l'istanza). Il Consiglio di Stato adito in appello cautelare ha, di regola, una cognizione meramente incidentale, ossia limitata al solo scrutinio della specifica delibazione cautelare assunta in prime cure ed oggetto di impugnazione (art. 62, comma 1, c.p.a.). Tale carattere della cognizione cautelare del Consiglio di Stato trova un preciso fondamento di diritto positivo nel mancato richiamo dell'art. 58 c.p.a. da parte dell'art. 62, comma 2, c.p.a. (dichiara inammissibile l'istanza).

Cons. Stato n. 3015/2017

Per la misura cautelare monocratica presidenziale ex art. 56 cod. proc. amm., la legge non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo appello, sicché ogni questione di revisione al riguardo va trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione delle conseguente collegiale camera di consiglio (la cui «ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell'art. 62 cod. proc. amm., formare oggetto di appello cautelare). (Dichiara inammissibile l'istanza).

Cons. Stato n. 4296/2014

Nel giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite". Tali prove, una volta esibite, sono oggettivamente acquisite al processo (Conferma della sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. I, 28 gennaio 2013, n. 207).

Cons. Stato n. 3833/2014

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 3, e 119, commi 1, 2 e 7, d.lgs. n. 104/2010 (CPA) nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di servizi, stante il dimezzamento di tutti i termini processuali (salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente indicati nello stesso art. 119), in caso di mancata notifica della sentenza, il termine per la relativa impugnazione è di tre mesi dalla pubblicazione.

Cons. Stato n. 8/2014

L'art. 119, c. 6, c.p.a., non prefigura un tertium genus di tutela cautelare - oltre quella prevista dall'art. 62 c.p.a. nei confronti delle ordinanze cautelari e dall'art. 98 contro le sentenze del Tar - ma, senza scissione dell'azione impugnatoria, in relazione alla specificità della materia per le quali è previsto il rito abbreviato, assicura l'anticipazione dello strumento cautelare in presenza della sola pubblicazione del dispositivo. Stante, inoltre, il rapporto di simmetria fra tutela cautelare e possibile esito del giudizio di merito, la parte che abbia anticipato la tutela avverso il dispositivo della sentenza è onerata in prosieguo della compiuta deduzione dei motivi di appello, una volta perfezionatasi al pubblicazione della sentenza, onde non incorrere nella declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione contro il dispositivo e nella perdita di efficacia di ogni misura cautelare eventualmente accordata. L'art. 119, comma 6, c.p.c. non prefigura un tertium genus di tutela cautelare, oltre quella prevista dall'art. 62 c.p.a. nei confronti delle ordinanze cautelari e dall'art. 98 contro le sentenze del TAR, ma, senza scissione dell'azione impugnatoria, in relazione alla specificità della materia per la quale è previsto il rito abbreviato, assicura l'anticipazione dello strumento cautelare in presenza della sola pubblicazione del dispositivo. Ne consegue che l'effetto devolutivo della controversia, in un primo tratto limitato all'emissione di misure cautelari, si completa con effetto di cognizione piena del merito in relazione ai motivi di impugnativa che l'appellante è posto in grado di articolare con la pubblicazione della motivazione.

Cass. civ. n. 10307/2013

Respinta dal giudice amministrativo, in via definitiva, la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento, adottato dal Ministro della giustizia, di anticipato possesso di un magistrato presso l'ufficio ove lo stesso è stato trasferito cautelarmente in forza di ordinanza adottata dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ed avente efficacia irretrattabile (avendo le Sezioni Unite della Cassazione sia respinto il ricorso proposto dal magistrato interessato avverso di essa, sia affermato, in accoglimento di un ricorso per regolamento preventivo esperito dall'organo di autogoverno e dal Ministero della giustizia, la propria giurisdizione esclusiva in relazione ai provvedimenti siffatti), è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'ulteriore ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del medesimo procedimento giudiziario dal Cons. Sup. Magistratura e dal Ministero della giustizia, essendosi tale procedimento concluso con provvedimento integralmente favorevole per i proponenti. (Dichiara inammissibile, Cons. Sup. Mag., 3/8/2012).

Cons. Stato n. 239/2010

L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate prevista dall'art. 186 bis c.p.c., non è appellabile in quanto non ha natura cautelare ma costituisce provvedimento meramente anticipatorio di condanna a cognizione sommaria, non avente natura decisoria e destinato ad essere assorbito dalla pronuncia definitiva afferente al diritto azionato.

Cons. Stato n. 4362/2007

In sede di appello cautelare non è consentito proporre nuovi temi di indagine rispetto a quelli proposti con il ricorso in primo grado.

Cons. Stato n. 3322/2007

Va respinta la domanda di provvedimento presidenziale di urgenza qualora il danno derivi dall'imminente scadenza del termine per effettuare un pagamento (20 luglio) e la domanda cautelare sia stata formulata con appello depositato a fine giugno su un'ordinanza di primo grado del mese di febbraio. Considerato, altresì, che è possibile esaminare la domanda cautelare in sede collegiale nella camera di consiglio del 17 luglio 2007, anteriore alla scadenza predetta.

Cons. Stato n. 2685/2007

È improcedibile l'appello cautelare avverso un'ordinanza che, nel frattempo, sia stata oggetto di sentenza di primo grado.

Cons. Stato n. 5602/2000

È inammissibile l'appello avverso il decreto emesso dal presidente del Tar "inaudita altera parte" ai sensi dell'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205, poiché tale misura ha carattere eccezionale, non rientra tra i provvedimenti di cui all'art. 21, comma 8, L. n. 1034 del 1971 e non è per sua natura impugnabile atteso che la questione allegata deve essere esaminata dal collegio nel corso della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare secondo le procedure previste e nel rispetto del principio del contraddittorio.

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