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Articolo 90 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pubblicità della sentenza

Dispositivo dell'art. 90 Codice del processo amministrativo

1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

Spiegazione dell'art. 90 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la pubblicità della sentenza.
Il legislatore prevede infatti che, nel caso in cui alla riparazione del danno possa contribuire la pubblicazione di un estratto della sentenza o la sua menzione in radio, tv e giornali, il giudice la può ordinare.

A tal fine è necessario che la parte interessata presenti un’apposita istanza. Se dunque il Giudice Amministrativo ordinasse la pubblicità senza previa richiesta, la sentenza sarebbe affetta dal vizio di ultrapetizione.

La norma impone anche che la divulgazione della sentenza avvenga a cura e spese del soccombente: se questo non vi provvede nel termine stabilito dal giudice, può tuttavia procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

Tanto premesso è possibile notare come la norma riproduca parola per parola la disposizione processualcivilistica ex art. 120 c.p.c., cui si rinvia. Anche in ambito amministrativo può dunque rilevarsi che la norma in commento indica un mezzo di risarcimento in forma specifica caratterizzato da una forte efficacia riparatoria della reputazione e dell'onore della persona offesa. Inoltre, tale mezzo ha anche un’efficacia restitutoria, in quanto la pubblicazione della sentenza ha il fine di far sì che la collettività conosca la reintegrazione del diritto dell'offeso e di conseguenza ad evitare che le false rappresentazioni della realtà giuridica circolino nella società.

Massime relative all'art. 90 Codice del processo amministrativo

Cass. civ. n. 2491/1993

Il potere discrezionale che l'art. 120 c.p.c. attribuisce al giudice di merito in ordine alle modalità ed estensione della pubblicazione della sentenza, nonché alla scelta del giornale, nei casi in cui ne sia riconosciuta l'utilità per la riparazione in forma specifica del danno, trova un limite solo nell'esigenza di razionalità ed adeguatezza della pronuncia e nel divieto di ultrapetizione, in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza, se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una sola volta.

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